Cani impegnativi: la pericolosita’ dell’assenza di normativa.

Trib. pen. di Brescia, sent. n. 853/2022.
Cani impegnativi: la pericolosita’ dell’assenza di normativa.

La sentenza in commento è particolarmente importante considerata la mai sopita polemica che riguarda la detenzione dei c.d. cani impegnativi.

Lunedi 20 Gennaio 2025

Un american staff e un pitbull aggrediscono mortalmente una bambina molto piccola strappandola direttamente dalle braccia del nonno. Quest’ultimo viene rinviato a giudizio, unitamente ai genitori della bambina, ciascuno di questi proprietario di un cane, per rispondere di omicidio colposo.

La bimba si trovava nel cortiletto antistante la propria abitazione in braccio al nonno, unico familiare presente dal momento che i genitori erano in quel momento assenti. Nel tentativo di liberarsi dalle braccia del nonno la bimba inizia a piangere. Comportamento questo che avrebbe dato avvio all’aggressione mortale dei due cani, aggressione verso la quale nulla ha potuto il nonno se non tentare di difendere con tutto il proprio corpo quello della nipote.

Dinamica del fatto e cause immediate della morte della bimba appaiono chiare al giudicante. Meno i profili di responsabilità degli imputati. Quello dell’obbligo di garanzia in capo ai genitori al quale si aggiunge, nella loro qualità di proprietari di cani, quello di controllo delle potenziali fonti di pericolo rappresentate dalla tipologia degli stessi animali.

I genitori erano o potevano essere consapevoli dell’esistenza di questa fonte di pericolo o invece hanno esposto la di loro bimba ad un concreto pericolo nella più totale inconsapevolezza di esso? Questo è l’interrogativo che si pone il Tribunale la cui risposta viene fornita dai consulenti tecnici. In particolare da quello della difesa del nonno, la cui autorevolezza viene riconosciuta dallo stessoTribunale e le cui conclusioni vengono condivise dal ctu.

 Per evidenti ragioni di brevità mi limito a riassumerle per come vengono fatte proprie dal Tribunale.

I fatti accaduti sono ritenuti conseguenza di una assenza di specifica normativa riferibile al tema dei cani c,d. pericolosi. Assenza che perdura nella misura in cui ancora non esiste alcun tipo di restrizione o formazione specifica (all’atto dell’acquisizione) per i due cani coinvolti e per la tipologia riconducibile, a torto o ragione, ai c.d cani pericolosi. Animali questi che, come spiegano i consulenti tecnici, posseggono caratteristiche fisiche e di reattività molto decise e la cui aggressività viene ritenuta spesso priva di segnali di minaccia, di tipo offensivo (ovvero diretta verso la vittima), con un morso privo del rilascio volontario. Caratteristiche che riducono notevolmente la possibilità di poter prevedere l’attacco e quindi, la possibilità di poter evitare e sfuggire all’aggressione. Anche nella consapevolezza che quei due cani si erano già resi responsabili di comportamenti aggressivi in danno di loro simili. Una aggressività intraspecifica che nulla può dire rispetto all’aggressività contro gli umani.

 I due genitori, conclude il Tribunale, non avevano mai avuto cani in precedenza e anche agendo con la massima diligenza non avrebbero potuto comprendere l’esistenza di un pericolo concreto rappresentato dai due animali nei confronti della bambina. Non può dunque ricostruirsi un chiaro profilo di colpa in capo agli imputati non ritenendosi concretamente prevedibile l’evento. Ne segue una pronuncia di assoluzione per non avere commesso il fatto. Che tanto ricorda quello che è un mio personale mantra secondo cui non è poi così tanto vero che “non esistono cani cattivi ma solo cattivi proprietari”.

 Una sentenza che avrà certamente originato vivaci contrasti interpretativi e che ignoro se sia stata impugnata e con quale esito. E che è portatrice di un messaggio molto chiaro ricavabile soprattutto dalle considerazioni svolte dai consulenti tecnici (medici veterinari comportamentalisti). Considerazioni che, a mio modesto parere, dovrebbero forse indirizzare alcune velleità normative di cui tanto si parla oggi.

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