Si segnala la sentenza del 9 maggio 2022 del Tribunale di Bologna che, nell'ambito di un procedimento per l'affidamento e il mantenimento del figlio minore di una coppia di ex conviventi, ha negato il diritto ad un assegno perequativo qualora il minore trascorra con ciascun genitore tempi paritari e vi sia sostanziale perequazione economica tra i genitori.
Giovedi 28 Luglio 2022 |
Il caso: Tizio conveniva avanti al tribunale Mevia perchè provvedesse alla regolamentazione dei rapporti genitoriali con affido condiviso di Caio ad entrambi i genitori, residenza formale presso l'abitazione materna ma visite paterne sostanzialmente paritarie e regime di mantenimento diretto, oltre alla divisione al 50% delle spese straordinarie tra i genitori; il ricorrente deduceva, peraltro, che tale regolamentazione era il frutto di un precedente accordo, ma nell'ultimo periodo Mevia aveva posto in essere comportamenti oppositivi.
Si costituiva Mevia, che, nel contestare quanto dedotto dall'ex convivente, concordava sull'affido condiviso del minore, ma chiedeva il collocamento prevalente presso di sé, visite paterne ordinarie (a weekend alterni con uno o due giorni infrasettimanali con pernotto); chiedeva, infine, un contributo paterno per il mantenimento ordinario del minore quantificato in Euro 350,00 mensili.
Il tribunale espletata CTU genitoriale, conferma sostanzialmente l'accordo precedente e statuisce quanto segue:
a) Quanto alla regolamentazione delle visite paterne: non sussistono ragioni concrete per modificare la prassi che negli anni si è di fatto consolidata e che vede il minore trascorrere pari tempo presso ciascun genitore, secondo un modello settimanale alternato basato sullo schema 2-3-2 (Settimana A: Lun-Mar con il papà, Mer-Gio con la mamma, Ven-Sab-Dom con il papà; schema invertito nella settimana B), oltre a 3 settimane estive con il padre e pareticità nei periodi festivi;
b) Sulle questioni economiche: ricorre una sostanziale equipollenza della situazione economico-patrimoniale dei genitori, che, tenuto conto dei tempi paritari che il minore trascorre presso ciascun genitore, non legittima alcuna pretesa di assegno perequativo a carico di Tizio per il mantenimento ordinario del figlio minore: la relativa domanda avanzata da Mevia va, dunque, respinta, in quanto infondata.