Nell'ordinanza n. 21983/2022 la Corte di Cassazione di pronuncia in merito alle conseguenze derivanti dalla mancata individuazione del soggetto che ha causato il sinistro da parte del danneggiato che chiede il risarcimento.
Giovedi 28 Luglio 2022 |
Il caso: Tizio conveniva in giudizio la societa' Alfa S.p.a. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto: a fondamento della propria pretesa deduceva che, mentre si trovava a bordo del proprio ciclomotore, veniva investito da un'autovettura, la quale, omettendo di concedergli la precedenza, urtava il suo motociclo, facendolo cadere a terra per poi darsi alla fuga.
Il Tribunale di Napoli, ritenendo che l'attore non avesse dato la prova dell'impossibilita' di identificare il responsabile del sinistro, rigettava la domanda e condannava lo stesso al pagamento delle spese processuali; decisione, questa, che veniva confermata dalla Corte d'Appello di Napoli, che riteneva che l'onere probatorio gravante sul danneggiato in ordine all'individuazione del colpevole non fosse stato assolto.
Sempronia, in qualità di erede di Tizio, deceduto nelle more del giudizio di appello, ricorre in Cassazione, che, nel ritenere fondati i motivi di impugnazione, osserva quanto segue:
a) in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non e' condizione di proponibilita' dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della L. n. 990 del 1969, articolo 19 (ratione temporis applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada;
b) il danneggiato non e' tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima;
c) ha quindi errato la Corte d'Appello dove ha affermato che il mancato assolvimento da parte del danneggiato della prova della diligenza minima tenuta al fine di consentire l'individuazione del responsabile rende ultronea l'indagine sull'effettiva dinamica del sinistro.
Decisione: accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza impugnata con rinvio.
Cassazione civile ordinanza n.21983 2022