Sinistro stradale causato da veicolo ignoto: non è necessaria la preventiva denuncia

Sinistro stradale causato da veicolo ignoto: non è necessaria la preventiva denuncia

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 18097 del 31 agosto 2020 esamina il caso in cui il danneggiato in un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato agisca nei confronti del Fondo vittime della strada senza aver prima presentato la denuncia querela contro ignoti.

Mercoledi 2 Settembre 2020

Il caso: P.F. adiva il Giudice di pace convenendo in giudizio la società G.Spa. nella qualità di impresa designata dal FGVS, per conseguire il ristoro dei danni subiti in conseguenza del sinistro nel quale era rimasto coinvolto mentre era alla guida del proprio ciclomotore, allorchè veniva tamponato, da tergo, da un'autovettura, della quale riusciva a identificare solo marca e modello, ma non pure il numero di targa.

Il Gdp rigettava la domanda risarcitoria sul presupposto che il F. non avesse sporto l'indispensabile denuncia/querela contro ignoti.

Il gravame esperito dall'attore/soccombente veniva respinto dal giudice di appello; pertanto avverso la decisione del Tribunale ricorre per cassazione il F., che censura la sentenza impugnata, nella parte in cui essa reputa indispensabile, nei casi di danni cagionati da veicolo non identificati, la preventiva denuncia dell'accaduto alle competenti autorità di polizia.

Per la Cassazione il ricorso è fondato, che sul punto ribadisce quanto segue:

a) la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio;

b) l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato;

c) il giudice di merito potrà tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.18097 2020

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