La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16336 del 30 luglio 2020 chiarisce le modalità e l'iter procedurale che l'opponente, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve seguire per chiamare in causa un terzo.
Martedi 1 Settembre 2020 |
Il caso: La Corte d'appello di Brescia accoglieva il gravarne proposto in via principale dalla società Delta s.c. a r.l. contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Brescia che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo intrapreso dal Condominio Alfa contro l'opposta Beta s.r.l. (esecutrice di lavori di rifacimento della rete condominiale del gas), aveva dichiarato fondata la domanda di garanzia formulata dal Condominio opponente nei confronti della stessa Delta s.c. a r.I., quale amministratrice ritenuta responsabile della esecuzione dei lavori non autorizzati dall'assemblea.
L'appellante principale Delta s.c. a r.l. aveva dedotto l'irritualita' della propria chiamata in giudizio, operata dall'opponente Condominio Alfa con citazione diretta, senza previa autorizzazione del giudice, per cui la Corte di Brescia dichiarava l'avvenuta decadenza dalla facolta' di evocare in lite la terza.
Il Condominio ricorre in Cassazione rilevando che:
- nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, oltre a chiamare direttamente in causa la Delta s.c. a r.l., stante l'incertezza esistente sul punto in giurisprudenza, era stata comunque spiegata istanza al giudice "in via subordinata..” volta a vedere autorizzata la chiamata di tale soggetto.
Per la Cassazione il ricorso è fondato, nei seguenti termini:
a) l'opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo, non puo' direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a cio' autorizzato;
b) cio' in quanto, nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti;
c) peraltro, nel caso in esame, l'istanza di autorizzazione rinvolta al giudice nell'atto di opposizione valeva ad impedire la decadenza dell'opponente dalla chiamata, erroneamente ravvisata dalla Corte d'appello, tenuto conto che il Tribunale aveva direttamente pronunciato nel merito nei confronti della Delta s.c. a r.l., e pertanto doveva intendersi implicitamente autorizzata la chiamata della terza.
Viene così enunciato il seguente principio di diritto: “Allorche' l'opponente a decreto ingiuntivo, pur avendo citato direttamente un terzo che intenda chiamare in causa, richieda al giudice nell'atto di opposizione, in via subordinata, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 c.p.c., rimane impedita la decadenza della chiamata, dovendosi peraltro intendere implicitamente autorizzata tale chiamata ove il giudice pronunci nel merito nei confronti del terzo”.
Cassazione civile ordinanza n.16336 2020