Infortuni sul lavoro: profili di responsabilità del datore di lavoro

Avv. Mara Battaglia.
Infortuni sul lavoro: profili di responsabilità del datore di lavoro

Il datore di lavoro è responsabile penalmente se non forma i dipendenti e questi si fanno male a meno che la loro condotta non possa considerarsi "aborme".

Mercoledi 2 Settembre 2020

E' del 14 agosto 2020 l'ultima sentenza della Suprema Corte in materia di infortuni sul lavoro con la quale ( ex multis) si ribadisce che il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore se l'evento si è verificato a causa dell'omessa formazione a cui è obbligato nei suoi confronti sul corretto utilizzo dei macchinari da lavoro.

Riteniamo quindi non inutile ritornare sull'argomento .

Nel caso in esame, il datore di lavoro si è difeso adducendo tra le altre motivazioni che la condotta tenuta dal lavoratore infortunato era da considerarsi abnorme e quindi esimente da alcuna sua colpa.

Il fatto: il Tribunale di Venezia aveva condannato alla pena pecuniaria di legge P.F. in relazione al reato di cui all'art. 40 c.p. e art. 590 c.p., commi 1 e 3, per avere, quale legale rappresentante della F.V. s.r.l., cagionato per colpa - generica e specifica D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ex art. 28, comma 2,art. 36, comma 1, lett. a), e art. 37, comma 1, lett. a), - al dipendente di fatto Z.R. lesioni personali gravi, da cui derivava una malattia o comunque un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni.

Secondo la contestazione, Z.R. si infortunava mentre era intento ad eseguire delle operazioni di spostamento di una saldatrice, compiute unitamente a R.A. (dipendente della F. v. s.r.l.), tramite un trattore muletto, condotto da S.I. (dipendente di fatto della F.V. s.r.l.), laddove perdeva l'equilibrio e cadeva a terra, venendo investito dal mezzo.

Nel riconoscere la responsabilità colposa dell'imputato, i Giudici di merito hanno fatto applicazione dei consolidati principi di diritto in materia, secondo cui il datore di lavoro – quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro - è tenuto a dare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, fornendo specifiche informazioni sulle modalità di svolgimento delle attività lavorative e sull'uso dei macchinari e quindi ad eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti, e risponde pertanto dell'infortunio occorso al dipendente a causa della mancanza di tali requisiti (Sez. 4, n. 5441 del 11/01/201).

L'imputato ha tentato di difendersi eccependo la condotta tenuta dalla vittima come abnorme e quindi atta ad escludere ogni sua responsabilità.

La Suprema Corte ha confermato, invece, il ragionamento seguito dai Giudici di merito perfettamente allineato alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui " l'abnormità della condotta del lavoratore tale da escludere la responsabilità del datore di lavoro non coincide con la mera imprudenza o disattenzione nello svolgimento delle lavorazioni, ma postula che il comportamento si svolga al di fuori dell'ambito delle mansioni assegnate ovvero che, pur collocandosi nell'alveo di esse, risulti radicalmente avulso da un'avventatezza prevedibile – e dunque evitabile - nelle operazioni".

Si è, in particolare, affermato che il comportamento del lavoratore può ritenersi "abnorme",e come tale non suscettibile di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, allorchè provochi l'infortunio ponendo in essere, colposamente, un'attività del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite, realizzando in tal modo un comportamento "esorbitante" rispetto al lavoro che gli è proprio, assolutamente imprevedibile (ed evitabile) per il datore di lavoro, come, ad esempio, nel caso che il lavoratore si dedichi ad un'altra macchina o ad un altro lavoro, magari eccedendo nelle competenze attribuite in esclusiva ad altro lavoratore (v. di recente Sez. 4 del 21/10/2008, n. 40821; Sez, 4 del 16/02/2012, n. 10712,).

Tale comportamento è "interruttivo" non perchè eccezionale, ma perchè eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a "governare" (v. Sez. 4, del 23/11/2012, n. 49821).

D'altra parte, si è giudicata abnorme quella condotta che, pur rientrando nelle mansioni lavorative proprie del lavoratore o comunque in attività con esse connesse, sia consistita in qualcosa di radicalmente, ontologicamente lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro.

In un caso assimilabile a quello di specie si è escluso che presenti le caratteristiche dell'abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto, essendo l'osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore, trattandosi di comportamento "connesso" all'attività lavorativa o da essa non esorbitante e, pertanto, non imprevedibile (v. ex plurimis, Sez. 4, del 16/02/2012, n. 10712, Sez. 4, n. 43846 del 26/06/2014,). (Cass. pen., sez. feriale, sent., 14/08/2020,n. 23947 )

Un'ultima osservazione.

La formazione non deve essere confusa con l'addestramento. Questo è cosa diversa sia dalla formazione che dall'informazione. Sono attività che il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2 distingue chiaramente, specificandone i diversi contenuti:

"aa) "formazione": processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) "informazione": complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) "addestramento": complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro".

"Ebbene, non può ritenersi adeguata - si legge in Cass. pen., sez. IV, Sent., 02/03/2020, n. 8163 - una formazione, in tema di sicurezza, affidata alla mera trasmissione verbale o gestuale da parte di un soggetto dotato di superiore esperienza empirica sul campo giacchè questa, sebbene a sua volta importante, non può sostituire ex se quei bagaglio di conoscenze ed acquisizioni tecniche, elaborate attraverso continue acquisizioni, di cui un formatore qualificato per la sicurezza deve essere dotato "

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