Fondo di Garanzia INPS: a quali condizioni viene pagato il TFR

Fondo di Garanzia INPS: a quali condizioni viene pagato il TFR
Lunedi 10 Settembre 2018

Con l’ordinanza n. 21734/2018, pubblicata il 6 settembre scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ai presupposti necessari affinché possa intervenire il Fondo di Garanzia dell’INPS per il pagamento del trattamento di fine rapporto al lavoratore di una società quando quest’ultima è insolvente, ribadendo la necessità della preliminare verifica da parte del Tribunale dell’assenza o meno delle condizioni per l’assoggettabilità al fallimento della debitrice nonché l’esito infruttuoso delle esecuzioni ed affermando il principio di diritto secondo il quale “ La verifica da parte del Tribunale fallimentare all’esito dell’istruttoria pre-fallimentare della non fallibilità dell’imprenditore ai sensi dell’articolo 15 ultimo comma Regio Decreto 16 marzo n. 1942, n. 267 funge da presupposto, unitamente all’insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell’esperimento della esecuzione forzata, per l’intervento dell’INPS -Fondo di garanzia per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro di cui all’articolo 2 D.Lgs. 27 gennaio 1992 nr. 80”.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

  1. Articolo 15, ultimo comma Regio Decreto 16 marzo n. 1942, n. 267 “Procedimento per la dichiarazione di fallimento”

Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1.;

  1. Articolo 2, comma 5 Legge n. 297 del 1982: “Fondo di Garanzia”

Qualora il datore di lavoro, non soggetto, alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreche’, a seguito dell’esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto;

  1. Articolo 1, comma 2 Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n.80 “Garanzia dei crediti di lavoro”

Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.

IL CASO: La vicenda esaminata dagli Ermellini prende spunto dalla sentenza della Corte di Appello con la quale, in riforma della sentenza di prime cure, veniva accolto il ricorso proposto da un lavoratore nei confronti dell’INPS – Fondo di Garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità maturate nei confronti della società, sua datrice di lavoro.

La richiesta di pagamento al Fondo di Garanzia era stata proposta sulla scorta di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti del datore di lavoro e sull’esito infruttuoso sia di una esecuzione mobiliare sia dall’intervento effettuato in una esecuzione immobiliare.

La Corte di Appello aveva accolto il ricorso del lavoratore osservando che la società datrice di lavoro di quest’ultimo benché fosse astrattamente suscettibile di fallimento, non avrebbe potuto, concretamente, essere dichiarata fallita per l’esiguo importo del credito vantato dal lavoratore che non gli consentiva di proporre l’istanza di fallimento.

Avverso la sentenza della Corte di Appello veniva interposto ricorso per Cassazione da parte dell’INPS, con il quale veniva dedotto che dall’interpretazione letterale della Legge n. 297 del 1982, articolo 2, comma 5 (per il pagamento del TFR) e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, articolo 1, comma 2, (per il pagamento delle ultime tre mensilità), risulta che la prova che il datore di lavoro non sia assoggettabile alla procedura fallimentare per eseguità del credito incombe al lavoratore attraverso il provvedimento emesso dal Tribunale Fallimentare all’esito dell’istruttoria per l’accertamento dell’ammontare complessivo dei debiti.

LA DECISIONE: Con la decisione in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto errato il ragionamento della Corte di Appello in quanto consentirebbe al soggetto titolare di un credito di importo inferiore alla soglia di fallibilità di optare per la richiesta della dichiarazione di fallimento o per l’intervento del Fondo di Garanzia dell’INPS, senza alcuna verifica preliminare in sede pre fallimentare. Pertanto, in applicazione del suddetto principio di diritto, ha accolto il ricorso proposto dall’INPS con rinvio della causa alla Corte di Appello in diversa composizione, evidenziando che:

  1. Come più volte affermato dagli stessi Giudici di legittimità in altri arresti, una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l’ingresso ad un’azione nei confronti del Fondo di Garanzia anche quando l’imprenditore, pur astrattamente fallibile, non sia in concreto assoggettabile al fallimento sempre che, comunque, l’esecuzione si riveli infruttuosa (Cass. 7585 del 2011; Cass. 15662 del 2010; Cass. 1178 del 2008; Cass. 7466 del 2007);

  2. Di conseguenza l’espressione contenuta nell’articolo 2, comma 5 della legge 297 del 1982 (Fondo di Garanzia) “non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942” va interpretata nel senso che l’azione della citata dalla legge n. 297 del 1982, ex articolo 2, comma 5, trova ingresso tutte le volte in cui il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, sia per le sue condizioni soggettive sia per le ragioni ostative di carattere oggettivo;

  3. E’ stato più volte affermato dalla stessa Cassazione che il rigetto dell’istanza di fallimento da parte del Tribunale fallimentare per eseguità del credito, assolve alla condizione della non assoggettabilità del datore di lavoro a fallimento;

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.21734/2018

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