Con l'ordinanza n. 22478/2022 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in merito ai presupposti in presenza dei quali è giustificata la compensazione delle spese.
Mercoledi 27 Luglio 2022 |
Il caso: Tizio otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di Caia per la ripetizione di somme indebitamente corrisposte a quest'ultima: il Giudice di Pace di Cosenza inizialmente accoglieva l'opposizione spiegata da Caia e revocava il decreto ingiuntivo.
Tizio proponeva appello avverso tale decisione davanti al Tribunale di Cosenza che, in accoglimento della impugnazione, rigettava invece l'opposizione e così confermava il decreto ingiuntivo opposto; tuttavia compensava le spese in ragione della "peculiarità della vicenda".
Tizio ricorre quindi in Cassazione censurando la sentenza di secondo grado laddove aveva deciso di compensare le spese, ritenendola immotivata; la Suprema Corte accoglie il ricorso, ribadendo i seguenti criteri:
a) in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa;
b) alla stregua di tale principio non può ritenersi sufficiente, per derogare il criterio della soccombenza, il mero riferimento alla "peculiarità della materia del contendere”.
c) nel caso in esame, non è addotta alcuna motivazione a sostegno delle gravi ed eccezionali ragioni che possano giustificare la peculiarità della fattispecie e dunque rendano fondata la compensazione delle spese.
Cassazione civile ordinanza 22478 2022