La notifica effettuata dal dipendente della sentenza in forma integrale e munita del visto di esecutività costituisce la possibilità data all’interessato di ottenere una sollecita instaurazione della vicenda disciplinare con conseguente decorso dei termini decadenziali.
Mercoledi 27 Luglio 2022 |
Il procedimento disciplinare di stato è scandito da termini perentori sia per la contestazione degli addebiti che per la conclusione del procedimento stesso.
Il superamento di tali termini comporta la decadenza dall’esercizio dell’azione disciplinare.
Il procedimento si estingue anche ove siano decorsi “90 giorni dall’ultimo atto di procedura”, senza che nessuna ulteriore attività sia stata compiuta (art. 1392, comma 4, C.o.m.).
Se il procedimento disciplinare di stato deriva da un procedimento penale, la formale contestazione degli addebiti deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza irrevocabile, del decreto penale di condanna esecutivo o del provvedimento di archiviazione depositato.
È di particolare rilevanza, quindi, l’esatta individuazione del dies a quo dal quale far decorrere i termini per l’avvio e la conclusione di un procedimento disciplinare di stato conseguente alla pronuncia di una sentenza penale.
L’ articolo 1392 del D.lgs 15 marzo 2010, n.66, al comma 1, dispone che “1. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, ((salvo il caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1393, comma 1,)) deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione”. Il successivo comma 3 dispone che “3. Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione.”
In materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici, inoltre, l’art. 70 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 dispone che "1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito”.
Dal combinato disposto degli artt. 70 D.Lgs. n. 150/2009 e 1392 C.O.M. deriva che la cancelleria del giudice ha l’obbligo di comunicare il dispositivo di sentenza all’amministrazione, mentre su quest’ultima grava l’onere di attivarsi sollecitamente per richiederne copia integrale, decorrendo soltanto dal ricevimento della piena conoscenza integrale delle motivazioni il termine di avvio per l’esercizio dell’azione.
Poiché il termine decadenziale risponde all’interesse dell’incolpato di evitare che sia sottoposto sine die al possibile avvio dell’azione disciplinare, le norme citate devono essere oggetto di una interpretazione logico - sistematica per evitare che “una interpretazione in chiave strettamente testuale delle norme in commento possa finire anche per ledere il principio di certezza del diritto, ove rimessa all’Amministrazione una facoltà temporale illimitata di attivarsi per richiedere copia integrale della sentenza” (Cons. di Stato, 26 novembre 2015, n. 4589). Al fine di ovviare, quindi, al pericolo di procrastinare il termine di avvio (e di conclusione) del procedimento a causa dall’eventuale inerzia dell’Amministrazione, nulla osta a che sia proprio l’interessato a provvedere alla notifica al proprio ente della sentenza completa di motivazione non appena entrata in suo possesso.
Il Consiglio di Stato ha affermato, sul punto, che “in tale direzione impone inoltre l’esigenza di una interpretazione costituzionalmente orientata. La sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 24-6-2004 ha infatti stigmatizzato l’irragionevolezza e la contrarietà al principio del buon andamento di una disposizione contenuta nella legge n. 97 del 2001, la quale faceva decorrere il termine per l’instaurazione del procedimento disciplinare dalla conclusione del giudizio penale con sentenza irrevocabile, anziché dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione. In tal modo, non prevedendo che l’amministrazione sia posta a conoscenza del termine iniziale per l’instaurazione del procedimento disciplinare, ed imponendo altresì lo svolgimento di un’attività per la conoscenza di questo dato, espone l’Amministrazione stessa al rischio dell’infruttuoso decorso del termine decadenziale, rendendo così più difficoltosa ed incerta la stessa applicazione delle sanzioni disciplinari.”
Alla luce di tali criteri orientativi la disposizione che fissa il termine a quo del procedimento disciplinare “va dunque interpretata ponderando l’interesse del dipendente pubblico ad ottenere una sollecita definizione della propria posizione disciplinare e l’esigenza dell’amministrazione di fruire di un idoneo spatium deliberandi per instaurare tale procedimento, senza addossare a carico di quest’ultima lo scorrere del tempo necessario per venire in possesso di una notizia che invece dovrebbe essere comunicata tempestivamente … questa interpretazione non lede peraltro in modo sproporzionato la posizione del dipendente, esponendolo sine die alla possibilità di promozione nei suoi confronti di un procedimento disciplinare: il dipendente infatti può ovviare alle omissioni o inerzie della cancelleria notificando egli stesso la sentenza all’Amministrazione, in modo da metterla in mora e far decorrere il termine breve” ( Cons. Stato, IV, 31-3-2009, n. 1903)”
La notifica effettuata dal dipendente della sentenza in forma integrale e munita del visto di esecutività, quindi, costituisce la possibilità concreta per l’interessato non solo di ottenere una sollecita instaurazione e definizione della vicenda disciplinare ma anche di consentire il decorso dei termini decadenziali.