Avvocati distrattari ed effetti della condanna alla restituzione delle spese di lite

A cura della Redazione.
Avvocati distrattari ed effetti della condanna alla restituzione delle spese di lite

Con l'ordinanza n. 1873/2025 la Corte di Cassazione chiarisce quali siano i soggetti a cui deve essere notificata l'impugnazione della sentenza di primo grado nel caso in cui il difensore abbia fatto istanza di distrazione delle spese processuali e sia stata disposta la restituzione delle spese di lite disposta nella sentenza cassata.

Mercoledi 5 Febbraio 2025

Il caso: Nell'ambito di una controversia di lavoro tra un dirigente medico, Mevia, e l'Asl nella quale la ricorrente, già assunta con più contratti a termine di durata complessiva superiore a 36 mesi e successivamente stabilizzata in forza delle legge regionale n. 40/2007, agiva impugnando il recesso intimatole dalla ASL e chiedendo in via principale dichiararsene la illegittimità, con ogni conseguenza retributiva e risarcitoria, la Corte d'appello, quale giudice di rinvio, dichiarava la illegittimità del rapporto di lavoro a termine intercorso tra Mevia e la ASL e condannava quest'ultima:

- al pagamento di una indennità onnicomprensiva, nella misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto,

- respingeva la domanda di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato,

- riconosceva alla lavoratrice il risarcimento del danno derivante dalla reiterazione dei contratti a termine per un periodo superiore a 36 mesi,

- compensava le spese dell’intero giudizio nella misura di due terzi, sul rilievo che la lavoratrice era risultata parzialmente vittoriosa, in forza di un principio enunciato dalla Suprema Corte in pendenza di giudizio, mentre il restante terzo delle spese, liquidato in dispositivo per ciascun grado, era posto a carico della ASL, e dichiarava assorbita la domanda proposta dalla ASL per la restituzione delle spese di lite corrisposte in esecuzione della sentenza cassata.

La ASL ricorre in Cassazione, eccependo, per quel che qui interessa, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1241-1243 cod.civ. in relazione alla pronuncia di assorbimento resa sulla domanda della ASL per la restituzione di quanto corrisposto al difensore di mevia, distrattario, per le spese liquidate nella sentenza cassata; in particolare:

- la domanda di restituzione avrebbe dovuto essere accolta: il giudice del rinvio non avrebbe potuto disporre la compensazione dell’obbligo di restituzione al passaggio in giudicato della sentenza, in quanto:

a) la obbligazione di restituzione riguardava personalmente l’avvocato distrattario, che non era parte in causa;

b) le poste creditorie contrapposte difettavano dei caratteri di liquidità, certezza ed esigibilità.

Per la Cassazione la censura è fondata: sul punto gli Ermellini rilevano che:

1) l’istanza di distrazione delle spese processuali non introduce nel giudizio una nuova domanda ma consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere il pagamento delle spese processuali;

2) ne consegue che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario e, d’altro canto, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza d’appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio: pertanto non può essere accolta la eccezione della parte controricorrente fondata sulla mancata evocazione in causa del difensore distrattario.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 1873 2025

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