Diritto al rimborso IVA dell'avvocato distrattario da parte del soccombente: presupposti

Diritto al rimborso IVA dell'avvocato distrattario da parte del soccombente: presupposti
Martedi 25 Settembre 2018

Con l’ordinanza n. 22279/2018, la Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa alla possibilità o meno da parte del legale distrattario di chiedere alla parte soccombente il pagamento dell’Iva sui compensi ad esso liquidati.

I Giudici di Piazza Cavour hanno ribadito il principio secondo il quale l’avvocato distrattario può chiedere al soccombente i compensi e le spese del giudizio ma non il pagamento dell’IVA che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente nel caso in cui quest’ultimo può procedere alla detrazione dell’imposta.

IL CASO: Un avvocato, quale difensore distrattario di un altro legale notificava alla parte soccombente atto di precetto con il quale intimava a quest’ultima il pagamento delle spese processuali ( compensi, spese ed IVA) che erano state liquidate in sede di procedimento avente ad oggetto un reclamo cautelare. Avverso il suddetto precetto veniva proposta opposizione dalla parte soccombente la quale eccepiva, fra l’altro, l’illegittima richiesta del pagamento dell’IVA sostenendo che la stessa era da considerarsi a carico della parte vittoriosa, essendo quest’ultima soggetto d’imposta e quindi avente titolo per procedere al recupero attraverso la detrazione. L’opposizione veniva rigettata in primo grado dal Giudice di Pace, mentre veniva parzialmente riformata dal Tribunale, quale Giudice di Appello, che riduceva le spese autoliquidate a titolo di compensi professionali, ma affermava la legittimità della richiesta del pagamento dell’IVA. Pertanto, l’originario opponente, interponeva ricorso per Cassazione, deducendo fra l’altro l’erroneità della decisione del Tribunale nel porre a suo carico il pagamento dell’Iva, essendo il committente un avvocato e quindi legittimato alla detrazione, trattandosi nel caso di specie di somme dovute a titolo di compensi per attività professionale.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo del ricorso e nell’accoglierlo ha dichiarato non dovuta la somma richiesta con l’atto di precetto a titolo di rimborso Iva, evidenziando che “ L'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'Iva che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Ciò in quanto, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro”.

Secondo gli Ermellini, nel caso in cui l’IVA è deducibile dalla parte vittoriosa e committente, questi non sopporterà alcun costo effettivo e quindi l’imposta non potrebbe essere suscettibile di pretesa, in quanto la somma finirebbe ad essere pagata per lo stesso titolo due volte, sia in sede di rivalsa dal committente obbligato e legittimato a detrarla e sia dal soccombente in adempimento del precetto allo stesso notificato.

Pertanto, nell’ipotesi in cui le spese del giudizio vengono riconosciute direttamente al legale come distrattario , si possono verificare le seguenti situazioni:

  1. Parte vittoriosa non titolare di P.Iva: la parte soccombente è tenuto a pagare tutto (compensi, spese ed Iva);

  2. Parte vittoriosa titolare di P.Iva e la vertenza è inerente all’esercizio della propria attività di impresa, arte o professione, la parte soccombente paga solo i compensi e le spese del giudizio e non l’Iva, in quanto ha la possibilità di recuperare quest’ultima imposta;

  3. Parte vittoriosa è titolare di P.Iva e il giudizio non è inerente all’attività esercitata dalla stessa parte vittoriosa: la parte soccombente paga tutto (compensi, spese del giudizio e Iva), in quanto l’Iva non può essere recuperata dalla parte vittoriosa.

Come affermato dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui le spese legali sono liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa ex art. 93 c.p.c, il soggetto passivo della rivalsa, ex articolo 18 del DPR 633/1972, resta, comunque, il cliente, nei confronti del quale va emessa, da parte del professionista, la relativa fattura. Alla parte soccombente dovrà essere rilasciata, invece, solo una ricevuta attestante l’avvenuto pagamento.

Allegato:

Cassazione civile Sez. III Ordinanza n. 22279 del 13/09/2018

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