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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco - Presidente -
Dott. DELL’UTRI Marco - Consigliere -
Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -
Dott. PORRECA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. MOSCARINI Anna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1085/2016 proposto da:
S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato GREZ STUDIO, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO GIGANTE giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI SANTI APOSTOLI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CELLAMARE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO CELLAMARE giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2663/2015 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 31/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.
Considerato che:
l'avvocato L.G., quale difensore distrattario dell'avvocato Matteo Malandrino, intimava con precetto a S.V. il pagamento di spese processuali liquidate da un'ordinanza emessa in sede di reclamo cautelare;
S.V. si opponeva al precetto sia perchè erano state indicate somme secondo tariffe abrogate, sia perchè erano stati richiesti oneri di registrazione già evasi dall'opponente, sia perchè era stato ingiunto il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto che era a carico della parte vittoriosa,la quale, come soggetto d'imposta, trattando l'originaria controversia di compensi professionali forensi, aveva titolo per recuperarla portandola in detrazione;
il giudice di pace rigettava l'opposizione con pronuncia parzialmente riformata dal tribunale che riduceva le spese autoliquidate a titolo di compensi professionali, ma disattendeva la pretesa di esclusione dell'i.v.a.; ...
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