Cassazione civile Sez. III Ordinanza n. 22279 del 13/09/2018

Cassazione civile Sez. III Ordinanza n. 22279 del 13/09/2018
Martedi 25 Settembre 2018
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco - Presidente -

Dott. DELL’UTRI Marco - Consigliere -

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -

Dott. PORRECA Paolo - rel. Consigliere -

Dott. MOSCARINI Anna - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1085/2016 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato GREZ STUDIO, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO GIGANTE giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI SANTI APOSTOLI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CELLAMARE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO CELLAMARE giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2663/2015 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 31/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Considerato che:

l'avvocato L.G., quale difensore distrattario dell'avvocato Matteo Malandrino, intimava con precetto a S.V. il pagamento di spese processuali liquidate da un'ordinanza emessa in sede di reclamo cautelare;

S.V. si opponeva al precetto sia perchè erano state indicate somme secondo tariffe abrogate, sia perchè erano stati richiesti oneri di registrazione già evasi dall'opponente, sia perchè era stato ingiunto il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto che era a carico della parte vittoriosa,la quale, come soggetto d'imposta, trattando l'originaria controversia di compensi professionali forensi, aveva titolo per recuperarla portandola in detrazione;

il giudice di pace rigettava l'opposizione con pronuncia parzialmente riformata dal tribunale che riduceva le spese autoliquidate a titolo di compensi professionali, ma disattendeva la pretesa di esclusione dell'i.v.a.; ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.047 secondi