La compensazione integrale delle spese di giudizio: l'art. 92 cpc

A cura della Redazione.
La compensazione integrale delle spese di giudizio: l'art. 92 cpc

Il giudice non può disporre la compensazione integrale delle spese in ragione della “particolarità della questione”, in quanto l’art. 92 c.p.c. non consente una simile soluzione.

Giovedi 5 Giugno 2025

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 13835/2025.

Il caso: Tizio proponeva opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., dinanzi al Tribunale di Milano, in relazione a precetto notificatogli ad istanza di Alfa s.r.l., per il pagamento di € 44.578,54, in forza di fideiussione.

La società Alfa si costituiva, evidenziando di aver rinunciato al precetto, come da pec inviata all’opponente prima della notifica dell’atto introduttivo e pertanto chiedeva, previa declaratoria della cessazione della materia del contendere, la condanna dell’opponente al risarcimento del danno ex art. 96, comma 2, c.p.c.

L’adito Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese, in ragione della “particolarità della questione”.

Tizio ricorre in Cassazione, lamentando come primo motivo la violazione ed errata applicazione del combinato disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.:il Tribunale, dopo aver correttamente dichiarato la cessazione della materia del contendere, aveva tuttavia compensato integralmente le spese in ragione della “particolarità della questione”, nonostante l’art. 92 c.p.c. non consenta una simile soluzione.

In secondo luogo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver deciso, sulle spese, secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.

La Cassazione, nel ritenere fondati i motivi addotti, osserva che:

a) essendo stato il presente giudizio introdotto, in primo grado, nel 2022, trova applicazione ratione temporis il testo dell’art. 92 c.p.c., come modificato dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, “integrato” dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018: la compensazione delle spese – oltre che per soccombenza reciproca – è, dunque, prevista solo “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero in presenza (a seguito, appunto, della citata sentenza additiva) di analoghe gravi ed eccezionali ragioni;

b) tali ulteriori gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni (cioè, quelle trattate in giudizio) di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.

c) la contestata adozione della compensazione delle spese dell’unico grado, da parte del Tribunale, sia erronea, perché rende incomprensibili le ragioni per cui venne disposta la compensazione, senza adeguatamente sussumerle in quei casi che, al lume del vigente art. 92 c.p.c., consente una simile decisione (quand’anche secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 13835 2025

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