Credito riconosciuto in minima parte e revoca del decreto ingiuntivo: conseguenze sulle spese

Credito riconosciuto in minima parte e revoca del decreto ingiuntivo: conseguenze sulle spese

Nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali.

Giovedi 29 Febbraio 2024

In tal senso ha deciso la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 4860/2024.

Il caso: L'Azienda Sanitaria Locale di Salerno conveniva in giudizio Sempronio in qualità di titolare dell'omonima farmacia, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Salerno le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 32.186,57, oltre interessi moratori al tasso previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, a titolo di corrispettivo per forniture di medicinali effettuate in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale.

L'opponente eccepiva l'inapplicabilità del tasso d'interesse previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002, affermando che il rapporto intercorrente tra le Asl e i farmacisti ha natura concessoria ed è disciplinato dallo Accordo Collettivo Nazionale approvato con il d.P.R. 8 luglio 1998, n. 371, il quale esclude l'applicabilità d'interessi superiori alla misura legale.

Il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione; l'Asl proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte distrettuale, che revocava il decreto ingiuntivo, condannando l'Asl al pagamento degl'interessi legali sulla somma di Euro 32.186,57, con decorrenza dalla domanda, e Sempronio al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.235,00 per compensi.

Sempronio ricorre in Cassazione denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., e censurando la sentenza impugnata per averlo condannato al pagamento delle spese processuali, senza tenere conto dell'esito del giudizio, contrassegnato dall'accoglimento del gravame nella sola parte riguardante la misura degl'interessi; in particolare:

- l'Asl non aveva mai contestato il credito azionato per sorte capitale, avendo anzi provveduto al pagamento del relativo importo;

- il riconoscimento della fondatezza della pretesa comportava la soccombenza dell'Asl o quanto meno una soccombenza reciproca, idonea a giustificare la compensazione delle spese, in applicazione del principio di causalità.

La Suprema Corte, nel dare ragione al ricorrente, osserva:

a) la sentenza impugnata, pur avendo riformato quella di primo grado, nella parte riguardante la misura degl'interessi, non ha rigettato integralmente la domanda proposta dal ricorrente nel procedimento monitorio, ma ha dato atto dell'intervenuta corresponsione della somma dovuta a titolo di corrispettivo per le prestazioni farmaceutiche, a seguito della transazione conclusa tra le parti nel corso del giudizio, e per tale ragione si è astenuta dal pronunciare in ordine al pagamento della sorte capitale, limitandosi a revocare il decreto ingiuntivo ed a condannare l'Asl al pagamento degl'interessi legali;

b) l'accoglimento parziale della domanda, comportando pur sempre la soccombenza dell'opponente, non avrebbe consentito di porre neppure in parte le spese processuali a carico del ricorrente, risultato comunque vittorioso, non potendo ravvisarsi nel caso in esame una soccombenza reciproca, configurabile soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un'unica domanda articolata in più capi;

c) non assume alcun rilievo, in contrario, l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo: anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 4860 2024

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