Separazione: il genitore che viola gli orari di visita non sempre commette reato

Separazione: il genitore che viola gli orari di visita non sempre commette reato

Con la sentenza del 06/05/2016 il Tribunale di Ascoli Piceno si pronuncia sulla configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice ex aet. 388 c.p.da parte di un padre che non rispetta gli orari di visita dei figli minori.

Lunedi 7 Novembre 2016

Nel caso in esame, un uomo veniva denunciato dalla madre dei suoi figli per aver eluso il provvedimento emesso dal Tribunale nell'ambito della causa civile di separazione concernente l'affidamento condiviso dei minori, A. e A., conviventi con la madre C.C.: la signora lamentava il mancato rispetto dei tempi e modi di frequentazione stabiliti dal giudice in due occasioni in particolare:

  • il 05.11.13 l'imputato ometteva di riconsegnare i figli alla madre all'ora prevista e, nel contempo, con fare aggressivo iniziava a colpire con pugni e calci l'auto della stessa, causando situazioni di turbamento nei minori che, nell'occasione, avevano assistito all'intervento dei Carabinieri;

  • il 13.11.13, il padre prelevava uno dei bambini da scuola, senza rispetto dei tempi e modalità previsti, e portandolo con sé contro la volontà della madre.

  • Nel corso dell'istruttoria, si accertava che:

    a) quanto al primo episodio del 5.11.13, il padre era andato a prendere i bambini alle 18.30 e effettivamente non li riportava dalla madre all'ora stabilita; la donna si recava sotto l'abitazione dell'ex marito, chiedendo l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri, che saliti nell'appartamento dell'imputato, constatavano che i bambini stavano guardando tranquillamente la TV; la donna, infine, acconsentiva a lasciare che i bambini trascorressero la notte con il padre;

    b) quanto al secondo episodio del 13.11.13, l'imputato, pur dovendo tenere con sé i bambini dalle 18.30 alle 21.00, si era presentato in anticipo all'uscita di scuola e, nonostante l'opposizione verbale della madre, aveva comunque portato via il figlio minore

    Alla luce della ricostruzione fattuale, il Tribunale assolve l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste, e sul punto evidezia quanto sopra:

  • secondo una parte della giurisprudenza l'art. 388 c.p. tutela "l'autorità delle decisione giudiziarie in sé e per sé": di conseguenza assume rilevanza penale qualunque comportamento positivo o negativo che sia diretto ad ostacolare l'esecuzione di un provvedimento del giudice;

  • altra parte della giurisprudenza, invece, non ritiene sufficiente, ai fini dell'integrazione del reato di cui si discute, la mera inottemperanza o un semplice rifiuto di eseguire il provvedimento giudiziale, ma occorre un comportamento, commissivo o omissivo, diretto a frustrare o a impedire il risultato concreto cui tende il comando giudiziale;

  • sul punto le Sez. Unite della Corte di Cassazione (sent. 5.10.2007 n. 36692), hanno statuito che "il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'art. 388 comma 2 c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva dello stesso provvedimento esigano per l'esecuzione il contributo dell'obbligato: l'interesse tutelato dal secondo come dal primo comma dell'art. 388 c.p. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione”;

  • quindi, una cosa è l'elusione del provvedimento civile altra la mera inadempienza, occorrendo ai fini del reato il compimento da parte del soggetto attivo di atti fraudolenti o simulati, implicanti un inadempimento in mala fede del provvedimento dell'autorità giudiziaria, non riconducibili alla mera inosservanza dell'obbligo;

  • nel caso di specie, i comportamenti tenuti dal padre dei minori non sono da considerarsi "elusione" del provvedimento del giudice, punibile exart. 388 c.p., ma mera violazione di "regole di buona prassi", non penalmente sanzionabile; tali condotte può invece avere conseguenze civilistiche, ben potendo il genitore affidatario richiedere modifiche del provvedimento, qualora provi che l'iniziativa dell'altro genitore affidatario sia pregiudizievole per il minore.

Allegato:

Tribunale di Ascoli Piceno, Sentenza 06-05-2016

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