Il caso.
Una società proponeva opposizione agli atti esecutivi relativamente a intimazioni di pagamento fondate su cartelle esattoriali, assumendo la mancata notifica delle cartelle e delle intimazioni, la mancata indicazione dell'autorità giudiziaria cui ricorrere, e la mancata indicazione del responsabile del procedimento.
A seguito della sospensione dell'esecuzione si costituiva Equitalia eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Il Tribunale rigettava l'eccezione, ritenendo incerta la natura dei crediti, e affermava l'irrilevanza degli estratti di ruolo prodotti, nonché la mancata prova della notifica delle cartelle in quanto prive di relata.
Equitalia propone quindi ricorso per la cassazione della sentenza, che viene accolto.
La decisione.
La Suprema Corte dapprima si richiama a precedenti decisioni sulla valenza dell'estratto di ruolo: «Questa Corte ha anche di recente affermato Cassazione civile, sez. III, 29/05/2015, n. 11141) che l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per Identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche al fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito. Ed invero la copia della parte del ruolo relativa al contribuente, munita della dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte, costituisce prova del credito, ai sensi dell'art. 2718 c.c.»
Conseguentemente, censura la decisione del Tribunale: «Va conseguentemente ritenuta erronea l'affermazione del giudice di merito secondo la quale sarebbe irrilevante la produzione degli estratti di ruolo al fine di provare la natura del credito vantato dal concessionario.».
Quindi, il Collegio passa all'esame della questione attinente alla giurisdizione: dopo aver chiarito che dagli atti emerge che le cartelle oggetto di intimazione si riferivano al mancato pagamento di entrate tributarie, ricorda che «a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come modificato dalla L. 26 dicembre 2001, n. 448, art. 12, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata, per cui l'impugnazione degli atti prodromici,quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora o l'intimazione di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50/ è devoluta alla cognizione delle Commissioni Tributarie (1865/2011; SS.UU. 8279/2008)».
La Cassazione esamina quindi la regolarità delle notifiche mancanti della relata di notifica e, nel ritenere la censura fondata, afferma che «In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dai consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta ( Sent n. 4567 del 6/3/2015; Sent. 6395 del 19/03/2014; Ord. n. 16949 del 24/7/2014)».
Osservazioni.
L'esattore può scegliere la forma di notificazione e, nel caso di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dai consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica.
Infatti, l'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento.
Allegato:
Cassazione civile Sez. Unite, Sentenza n. 19071 del 28/09/2016
Disposizioni rilevanti.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Vigente al: 28-10-2016
Art. 26 - Notificazione della cartella di pagamento
La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.
L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto ; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizioni sul processo tributario
Vigente al: 28-10-2016
Art. 2 - Oggetto della giurisdizione tributaria
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie ... attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.
Allegato:
Cassazione civile Sez. Unite, Sentenza n. 19071 del 28/09/2016