Cassazione civile Sez. Unite, Sentenza n. 19071 del 28/09/2016

Cassazione civile Sez. Unite, Sentenza n. 19071 del 28/09/2016
Sabato 5 Novembre 2016
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato - Primo Presidente f.f. -

Dott. DI AMATO Sergio - Presidente di Sez. -

Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente di Sez. -

Dott. SPIRITO Angelo - Presidente di Sez. -

Dott. IACOBELLIS Marcello - rel. Presidente di Sez. -

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -

Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere -

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4713/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO CARBONETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE D'ORSO, per delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

TORRE MOLINE S.P.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2322/2014 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 05/00/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/07/2016 dal Presidente Dott. MARCELLO IACOBELLIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, declaratoria della giurisdizione tributaria.

Svolgimento del processo

Con atto del 18/5/2011, Torre Molina s.p.a. propose opposizione ex art. 617 c.p.c., comma 2, davanti al Tribunale di Taranto, avverso le intimazioni di pagamento fondate sulle cartelle esattoriali n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), assumendo la mancata notifica delle cartelle e delle intimazioni, la mancata specifica indicazione dell'autorità giudiziaria cui ricorrere, l'erroneo termine di adempimento, il mancato dettaglio circa il calcolo degli Interessi e delle sanzioni, e la mancata indicazione del responsabile del procedimento. Il giudice adito sospese l'esecuzione inaudita altera parte. Si costituì Equitalia Pragma s.p.a. che eccepì il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, instando per la inammissibilità o Il rigetto del ricorso. Il tribunale, con sentenza n. 2322/2014 del 5/8/2014, rigettò l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo incerta la natura dei crediti vantati dal concessionario; affermò l'irrilevanza degli estratti di ruolo prodotti, nonchè la mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento, in quanto prive di relata, dichiarando la nullità delle intimazioni, degli atti presupposti e consequenziali. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.012 secondi