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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato - Primo Presidente f.f. -
Dott. DI AMATO Sergio - Presidente di Sez. -
Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente di Sez. -
Dott. SPIRITO Angelo - Presidente di Sez. -
Dott. IACOBELLIS Marcello - rel. Presidente di Sez. -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4713/2015 proposto da:
EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO CARBONETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE D'ORSO, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
TORRE MOLINE S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2322/2014 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 05/00/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/07/2016 dal Presidente Dott. MARCELLO IACOBELLIS;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, declaratoria della giurisdizione tributaria.
Con atto del 18/5/2011, Torre Molina s.p.a. propose opposizione ex art. 617 c.p.c., comma 2, davanti al Tribunale di Taranto, avverso le intimazioni di pagamento fondate sulle cartelle esattoriali n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), assumendo la mancata notifica delle cartelle e delle intimazioni, la mancata specifica indicazione dell'autorità giudiziaria cui ricorrere, l'erroneo termine di adempimento, il mancato dettaglio circa il calcolo degli Interessi e delle sanzioni, e la mancata indicazione del responsabile del procedimento. Il giudice adito sospese l'esecuzione inaudita altera parte. Si costituì Equitalia Pragma s.p.a. che eccepì il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, instando per la inammissibilità o Il rigetto del ricorso. Il tribunale, con sentenza n. 2322/2014 del 5/8/2014, rigettò l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo incerta la natura dei crediti vantati dal concessionario; affermò l'irrilevanza degli estratti di ruolo prodotti, nonchè la mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento, in quanto prive di relata, dichiarando la nullità delle intimazioni, degli atti presupposti e consequenziali. ...
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