La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19061/2016 si pronuncia in tema di presupposti per la derogabilità del foro del consumatore.
Venerdi 4 Novembre 2016 |
Il caso: una Banca proponeva istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Velletri, investito da P.M., C.P. ed P.E. dell'opposizione avverso un decreto ingiuntivo, ottenuto nei loro confronti per il pagamento della somma di Euro 1.019.141,47 in forza di un contratto di locazione finanziaria, si dichiarava incompetente a conoscere della controversia ed revocava il decreto ingiuntivo opposto, ordinando la cancellazione dell'ipoteca che sulla base di esso era stata iscritta.
Il tribunale di Velletri aveva basato la propria decisione sulla clausola del contratto di locazione finanziaria nella quale le parti, derogando al Codice del Consumo, avevano indicato quale giudice competente in via convenzionale a conoscere delle controversie scaturenti dalla esecuzione del rapporto, il Tribunale di Firenze.
Per la ricorrente, la sentenza impugnata era illegittima in quanto il Tribunale di Velletri non aveva considerato che il consumatore può liberamente scegliere di non rilevare la nullità della clausola derogativa della competenza e di non avvalersi conseguentemente del Codice del Consumo nei soli casi in cui assuma la iniziativa giudiziaria, ma non nelle diverse ipotesi in cui rivesta la posizione di convenuto; di conseguenza bene aveva fatto la Banca ad adire il giudice del luogo di residenza del consumatore, prestando osservanza alla inderogabilità del detto foro, considerato che la clausola contrattuale era invalida ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005 in quanto vessatoria.
La Suprema Corte, nell'accogliere l'istanza di regolamento di competenza, chiarisce la questione nei seguenti termini:
l'art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 206/2005, nel prevedere che si presumono vessatorie una serie di clausole che provvede ad elencare, fra cui, ai sensi della sua lettera u) quella che stabilisce come foro della controversia un luogo diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore, stabilisce che la presunzione opera fino a prova contraria;
secondo l'orientamento della Suprema Corte, il consumatore può rinunciare ad avvalersi del foro inderogabile fissato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 33, ogniqualvolta agisca nella qualità di attore, ma non quando il consumatore assuma la posizione di convenuto;
di conseguenza, la Corte enuncia il seguente principio di diritto: “qualora in un contratto fra professionista e consumatore venga pattuita una clausola di individuazione di una competenza convenzionale esclusiva sulle controversie originanti dal contratto in luogo diverso da quello del foro del consumatore e, quindi, da presumersi vessatoria ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u), e, conseguentemente, nulla, ove il professionista convenga in giudizio il consumatore davanti al foro a lui riferibile, nel convincimento (espresso o implicito) della vessatorietà della clausola, il consumatore che invece ritenga valida la clausola e voglia superare la presunzione di vessatorietà e, dunque, sostenere che il foro della controversia doveva essere quello della clausola convenzionale (pur non coincidente con il c.d. foro del consumatore), ha l'onere della prova e quindi deve dedurre e dimostrare che vi è stata la trattativa individuale e che, pertanto, non essendo la clausola vessatoria, l'accordo derogatorio è legittimo.”
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