Le Sezioni Unite sulle conseguenze della notifica incompleta dell'atto di impugnazione

Le Sezioni Unite sulle conseguenze della notifica incompleta dell'atto di impugnazione

Con la recente sentenza n. 18121 del 14 settembre 2016 le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate in ordine alle conseguenze della notifica di un atto di impugnazione incompleto perché mancante, nella fattispecie in esame, di tutte le pagine pari.

Giovedi 3 Novembre 2016

Nell’ambito di una complicata vicenda condominiale, per quel che qui interessa, la parte vittoriosa si vedeva notificare a mezzo posta una copia del ricorso per Cassazione priva di tutte le pagine pari e si costituiva eccependone l’inammissibilità, essendo stato pregiudicato il suo diritto di difesa a causa dell’incomprensibilità dell’atto. A fronte di tale eccezione, la ricorrente provvedeva a rinotificare copia completa dell’atto impugnazione, eccedendo tuttavia il termine breve dei sessanta giorni dalla notifica del primo ricorso.

La causa veniva inizialmente assegnata in adunanza camerale alla sezione VI Civile, poi discussa in pubblica udienza innanzi la Sezione II Civile, la quale emetteva ordinanza interlocutoria n. 24856/2015 rilevando l’esistenza di un contrasto interpretativo proprio in ordine alle conseguenze ricollegabili alla notifica di un atto di impugnazione privo di talune pagine.

Gli atti venivano quindi rimessi al Primo Presidente che riassegnava la causa alle Sezioni Unite. Il primo quesito che la Corte si trova dover risolvere è il seguente: “ se la consegna al notificando di una copia del ricorso per cassazione privo di alcune pagine, nel caso in cui l'incompletezza dell'atto pregiudichi il diritto di difesa del destinatario a cagione della incomprensibilità assoluta di esso o di sue parti significative determini l'inammissibilità dell'impugnazione ovvero costituisca un vizio della notifica dell'atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa del ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione”.

Nel caso di specie il ricorso per Cassazione era stato effettivamente notificato alla controparte entro il termine cosiddetto “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c. privo di tutte le pagine pari  e tempestivamente depositato in Cancelleria. La Corte dà atto che dalla lettura dell’atto così notificato era impossibile comprendere il tenore dell’impugnazione e che, in tale ipotesi, sono rilevabili due diversi indirizzi giurisprudenziali in ordine alle conseguenze di siffatta notifica.

Secondo un primo indirizzo, peraltro maggioritario, “la mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità di esso nel caso o nei limiti in cui tale mancanza impedisca la completa comprensione delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione (Cass. Sez. 1, 26-3-2004 n. 6074; Cass. Sez, III, 11-1-2006 n. 264; Cass. Cass. Sez. Un., 22-2-2007 n. 4112; Cass. Sez, Il, 22-1-2010 n. 1213; Cass. Sez. III, 24-10-2011 n. 21977; Cass. Sez. V1-3, 31-10-2013 n. 24656)”.

Nel sottoporre a vaglio critico tali pronunce, le Sezioni Unite rilevano in primo luogo che buona parte di esse, avendo ritenuto comunque comprensibile l’atto di impugnazione sia pur notificato in maniera incompleta, “si sono limitate a disattendere l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte interessata, senza svolgere significative argomentazioni circa le ragioni che avrebbero potuto giustificare tale ipotetica sanzione, in concreto non applicata”. Osserva tuttavia la Corte che nemmeno le poche pronunce in cui è stata ritenuta fondata l’eccezione e pronunciata l’inammissibilità dell’impugnazione ci si è soffermati a domandarsi quale fosse il fondamento giuridico di tale declaratoria, operando una sorta di “acritico automatismo tra il vizio di cui si discute (incomprensibilità della copia notificata dell'atto mancante di qualche pagina) e le sue conseguenze (inammissibilità dell'impugnazione)”.

Di diverso parere, invece, è la sentenza Cass. Sez. III, 4 novembre 2014, n. 23420, secondo la quale l’incompletezza dell’atto di impugnazione notificato con conseguente incomprensibilità del suo contenuto determina la nullità non dell’atto, bensì della sua notifica, con la conseguenza che la controparte ha diritto alla rinotifica dell’atto completo di tutte le sue parti e, ove a causa della brevità del termine intercorrente tra la notifica completa in tutti i suoi elementi e la vocatio in ius non sia stata in grado di porre in essere tutte le proprie difese, alla concessione di congruo termini per difendersi e proporre eccezioni.

Le Sezioni Unite decidono fortunatamente di sposare tale secondo indirizzo, sia pur minoritario, più aderente al contesto normativo di riferimento (e al buon senso, nda). Osserva infatti il Collegio che per dirimere la questione occorre in primo luogo domandarsi quale sia la natura del vizio dedotto e, quindi, le sue conseguenze.

Partendo da tali premesse, la Corte rammenta che il codice di rito prevede la sanzione dell’inammissibilità di un atto nelle sole ipotesi in cui esso si discosti dal suo modello legale, vizio non rinvenibile in ipotesi di notifica incompleta: “Sinteticamente, può dirsi che le ipotesi di inammissibilità espressamente previste dalla legge sono accomunate dall'esistenza di un vizio di difformità dell'atto di impugnazione rispetto al modello legale; mentre, nelle fattispecie di inammissibilità elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la caratteristica comune è rappresentata dall'esistenza di un vizio esterno all'atto, che riguarda la sussistenza stessa del potere di impugnazione e, quindi, i presupposti dell'azione impugnatoria. Orbene, è agevole rilevare che, in caso di notifica di un atto di impugnazione mancante di qualche pagina (e sempre che, ovviamente, l'originale, ritualmente depositato, sia completo), non ricorre alcuna difformità dell'atto rispetto al modello legale, né è ipotizzabile una questione di carenza dei presupposti dell' impugnazione.

Ove, pertanto, nell'ipotesi considerata, si ritenesse l'inammissibilità dell'atto di impugnazione, si finirebbe con l'applicare in via analogica tale gravosa sanzione processuale al di fuori delle fattispecie espressamente considerate dalla legge, e pur essendo certamente configurabile il potere di impugnazione ”.

Conseguentemente, nelle ipotesi sopra considerate deve ritenersi semmai sussistente un vizio nel procedimento notificatorio, che ben può essere sanato con efficacia ex tunc  mediante la rinnovazione della notifica.

Deve infatti ritenersi la prevalenza dell’originale sulle copie notificate, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (ad es. Cass. Sez. Un. 22-2-2007 n. 4112; Cass. 7-5-2015 n. 9262). Pertanto, con riferimento al quesito posto la Corte afferma il seguente principio di diritto: “la mancanza, nella copia notificata del ricorso per cassazione (il cui originale risulti ritualmente depositato nei termini), di una o più pagine, ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno dell'impugnazione, non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce un vizio della notifica di tale atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese”.

Ecco finalmente risolta una questione alquanto dibattuta e non così infrequente nella pratica.

Testo della sentenza

Sull'argomento si richiama anche questo articolo.

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