La Corte di Cassazione con la sentenza n. 44299/2016 si pronuncia sulla questione delle conseguenze derivanti dall'adesione all'astensione dalle udienze di un avvocato che presenta istanza di rinvio.
Mercoledi 2 Novembre 2016 |
Nel caso in esame, la Corte di Appello di Torino, nell'ambito di un processo in materia di violenza sessuale ai danni di una infraquattordicenne, aveva respinto la richiesta di rinvio presentata dai difensori dell’imputato e della parte civile per l’adesione di entrambi all’astensione proclamata dall’O.U.A. ritenendo l'inapplicabilità dell'art. 420 ter c.p.p., perchè si trattava di rito camerale e richiamando, a tale fine, gli artt. 127 e 599 c.p.p., che non richiedono - per le udienze camerali - la necessaria presenza del difensore, nè prevedono l'impedimento del difensore come causa del rinvio.
La difesa dell'imputato propone quindi ricorso per Cassazione avverso la sentenza, deducendo, in via preliminare, la inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale in riferimento all'art. 178 e ss. e artt. 420 e 97 c.p.p., e art. 111 Cost., nonchè art. 6 della CEDU, per avere la Corte di merito celebrato l'udienza nonostante la dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze presentata da entrambi i difensori dalla difesa.
La Corte di Cassazione, nell' annullare la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello, evidenzia quanto segue:
in adesione all'orientamento espresso dalla sentenza a S.U. n. 15232/14 l'adesione individuale ad iniziative di astensione dalle udienze, quando risultino legittimamente deliberate da associazioni forensi in conformità al codice di autoregolamentazione, costituisce non già una ipotesi riconducibile all'istituto del legittimo impedimento ma espressione di un autonomo diritto di libertà associativa con fondamento costituzionale e, come tale, essa è idonea ad imporre il rinvio anche delle udienze trattate con rito camerale, purchè accompagnata dall'espressa indicazione della volontà di partecipare a tale trattazione (posto che, a differenza del rito dibattimentale, il rito camerale non prevede la partecipazione necessaria del difensore);
in materia di astensione del difensore dalle udienze, il giudice, anche nei procedimenti camerali, è tenuto a rinviare l'udienza qualora il difensore, che aderisce allo "sciopero" proclamato dagli organismi rappresentativi di categoria, abbia manifestato in maniera univoca la volontà di presenziare;
la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell'udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore secondo le modalità ed i tempi previsti dall'art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione, determina conseguentemente una nullità per la mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 178 c.p.p.: quello che rileva ai fini dell'applicazione del regime delle nullità processuali è, infatti, la violazione delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato;
se poi il difensore, che abbia dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze, partecipa comunque all'udienza camerale, le nullità poste a presidio del diritto di difesa non operano, perchè nessuna violazione del diritto di difesa si è verificata;