Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.
Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.
Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente -
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere -
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere -
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere -
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.I. nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/09/2013 della CORTE APPELLO di TORINO;
avverso la sentenza del 17/09/2013 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/09/2015, la relazione svolta dal Consigliere RENATO GRILLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del CIRO ANGELILLIS, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena e dei benefici di legge;
Uditi i difensori:
Luigi Chiapperò - Torino per il ricorrente;
Silvia Navone - Torino per la parte civile.
1.1 Con sentenza del 17 settembre 2013 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di detta città del 2 dicembre 2009 emessa nei confronti di R.I., imputato del reato di violenza sessuale in pregiudizio del minore infraquattordicenne I.D. (reato commesso in (OMISSIS)), riconosceva la circostanza diminuente di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., e, con le già concesse circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante contestata, rideterminava la pena originariamente inflitta in anni due di reclusione con contestuale elisione della pena accessoria della interdizione dai pp.uu., confermando nel resto.
1.2 La Corte distrettuale, nel richiamare le diffuse considerazioni svolte dal primo giudice, rievocava l'episodio che aveva dato luogo al processo, profondendosi - a dispetto di una preannunciata brevissima sintesi del fatto - in una lunga esposizione della vicenda, con una altrettanta dettagliata ricostruzione delle varie prove (in specie dichiarative) valutate dal Giudice per l'udienza Preliminare: sulla base di ciò perveniva alla conclusione - avversata dalla difesa - della piena attendibilità del racconto del minore, escludendo possibili interventi suggestivi ad opera della madre, così come enfatizzazioni dell'episodio da parte del minore il quale si era limitato a riferire di essere stato fatto oggetto, in occasione di un breve soggiorno in montagna organizzato dalla Parrocchia, di alcuni inconsueti accarezzamenti da parte del sacerdote odierno ricorrente che lo aveva invitato ad entrare nel suo letto e che si era accostato al ragazzino accarezzandolo sulla schiena e baciandolo anche sul collo e sulle labbra. La Corte riteneva quindi integrato il reato di violenza sessuale in relazione al contatto con zone erogene del minore, qualificando comunque la condotta contestata nello schema della minore gravità e, conseguentemente, riducendo la pena. ...
Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter