Gratuito patrocinio: l'istanza di liquidazione tardiva non è inammissibile

Gratuito patrocinio: l'istanza di liquidazione tardiva non è inammissibile

Si segnala il provvedimento del Tribunale di Mantova del 29/09/2016, che interpreta la normativa in materia di liquidazione del compenso nel gratuito patrocinio in termini più favorevoli all'avvocato.

Venerdi 28 Ottobre 2016

Come sappiamo, l'art. 83 comma 3 bis del D.P.R. 115/2002, nel testo attualmente vigente, prevede che “Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”.

Nel caso in esame, un avvocato, quale difensore di una signora ammessa al patrocinio a spese dello Stato, presentava ricorso avverso il provvedimento di inammissibilità dell’istanza di liquidazione del compenso adottato dal Giudice Unico del Tribunale di Mantova, a conclusione di un giudizio definito con sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili e al rimborso delle spese di costituzione, sul presupposto della tardività del deposito dell’istanza alla stregua della disciplina introdotta dall’art. 83 del d.p.r. 115/2002 come modificato dall’art. 1 co. 783 della legge n. 208/2015,

Il ricorrente, dopo avere premesso che all’udienza aveva presentato conclusioni scritte e aveva depositato separata nota spese in cui era specificato che la cliente era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, evidenziava che, anche alla luce della statuizione di condanna dell’imputato contenuta in sentenza, con successivo atto aveva formulato istanza di liquidazione del proprio compenso.

Peraltro, precisava il legale, pur essendo previsto che il decreto di pagamento debba essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, non è tuttavia prevista alcuna decadenza in caso di inosservanza del precetto.

Il Tribunale adito, con la decisione in commento, accoglie il ricorso, non ritenendo fondata la deduzione secondo la quale la istanza di liquidazione del compenso sarebbe tardiva per le seguenti ragioni:

  • dagli atti risulta che l’avvocato aveva presentato la notula (invero liquidata dal Giudice Unico nel medesimo importo richiesto) all’udienza di discussione e quindi tempestivamente;

  • benché l’art. 83 co. 3 bis del d.p.r. 115/2002 preveda che “Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, tale norma non prevede alcuna decadenza dal diritto alla liquidazione del compenso nel caso in cui l’istanza non sia presentata prima della definizione del procedimento;

  • di conseguenza, la mancata liquidazione, rispetto a una istanza tardivamente proposta, non sarebbe conforme alla ratio della novella, tesa ad accelerare le procedure di liquidazione e comporterebbe la necessità di instaurare un successivo procedimento nei confronti dello Stato debitore con ulteriore aggravio per il sistema giudiziario.

Vedi anche il contributo dell'Avv. Cinzia Giambruno

Allegato:

Tribunale di Mantova Provvedimento del 29/09/2016

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