Tribunale di Mantova Sezione Prima - Provvedimento del 29/09/2016

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Venerdi 28 Ottobre 2016
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Segue un'anteprima del testo:

Il Coordinatore della Sezione quale delegato del Presidente, sciogliendo la riserva di cui al verbale del 27-9-2016 così provvede:

  • letto il ricorso n. 2238/16 R.G., proposto ex artt. 15 d. lgs. 150/2011, 702 bis c.p.c. e 170 d.p.r. 115/2002, dall’avvocato A. R. quale difensore di B. B. (ammessa al patrocinio a spese dello stato) in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore F. D. avverso il provvedimento di inammissibilità dell’istanza di liquidazione del compenso adottato dal Giudice Unico del Tribunale di Mantova in data 24-5-2016 (e notificato il 25-5-2016) nell’ambito del procedimento penale n. 955/2013 definito con sentenza (appellata) n. 469/16 del 14 aprile 2016, giudizio nell’ambito del quale B. B., nella predetta qualità, si era costituita parte civile e conclusosi con la condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili e al rimborso delle spese di costituzione;

  • osservato che parte ricorrente, dopo avere premesso che all’udienza del 14-4-2016 aveva presentato conclusioni scritte con cui aveva chiesto la condanna dell’imputato al risarcimento del danno subito dalle parti civili nonché alla rifusione delle spese di costituzione, depositando separata nota spese in cui era specificato che B. B. era stata ammessa al patrocinio a spese dello stato, evidenziava che, anche alla luce della statuizione di condanna dell’imputato (al risarcimento dei danni e alle spese) contenuta in sentenza, con successivo atto depositato il 20-5-2016 aveva formulato istanza di liquidazione del proprio compenso;

  • rilevato che l’avv. R., dopo avere richiamato il contenuto dell’art. 110 c. 3 del d.p.r. 115/2002, ha censurato l’impugnato provvedimento, adottato dal Giudice Unico sul presupposto della tardività del deposito dell’istanza alla stregua della disciplina introdotta dall’art. 83 del d.p.r. 115/2002 come modificato dall’art. 1 co. 783 della legge n. 208/2015, evidenziando, per un verso, di avere predisposto la nota spese depositandola all’udienza del 14-4-2016 in cui era stata pronunciata la sentenza penale e, per un altro, che pur essendo previsto che il decreto di pagamento debba essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, non è tuttavia prevista alcuna decadenza in caso di inosservanza del precetto; ...

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