L’art. 83 comma 3 bis DPR 115/2002 e problemi di applicazione intertemporale: gratuito patrocinio o difesa gratuita?

L’art. 83 comma 3 bis DPR 115/2002 e problemi di applicazione intertemporale: gratuito patrocinio o difesa gratuita?
Martedi 18 Ottobre 2016

Con la Legge di Stabilità 2016, la quale aveva il dichiarato scopo di dare una spinta alla stagnante economia italiana, anche velocizzando i pagamenti ai fornitori da parte dello Stato, è stato aggiunto un comma all’ art. 83 del testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002, detto anche TUSG), relativo alle modalità di liquidazione dei compensi a ausiliari, consulenti e difensori di assistiti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, che recita testualmente: “Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”.

Sotto il profilo pratico ciò vuol dire che nelle cause civili l’istanza di liquidazione deve essere presentata al più tardi nell’udienza di precisazione delle conclusioni (per le cause ordinarie) ovvero nel corso dell’udienza di discussione (per le udienze camerali), mentre in precedenza era prassi invalsa depositare l’istanza di liquidazione solo dopo che il procedimento era concluso (anche perché diverse Autorità Giudiziarie richiedevano, ai fini della liquidazione, che fosse allegata copia del provvedimento conclusivo del procedimento).

Dalla lettura della nuova disposizione e dal contesto del suo inserimento apparirebbe piuttosto evidente che la sua ratio risiede nell’esigenza di accelerare i tempi di liquidazione dei compensi dei soggetti che hanno prestato attività in favore di un soggetto ammesso al patrocinio gratuito, i quali, spesso, si trovano ad aspettare anni prima di ottenere il (già modesto) compenso spettante. La norma, inoltre, non contiene alcuna sanzione in caso di inosservanza del termine indicato.

Ciò nonostante, alcuni Tribunali, primo tra tutti quello di Milano, hanno interpretato la norma in senso sfavorevole al difensore che avrebbe diritto a vedersi riconosciuto il compenso per l’attività svolta in favore dei non abbienti, ritenendo che da essa derivi la preclusione a presentare istanza di liquidazione dei compensi una volta concluso il procedimento.

Già tale assunto, ad avviso della scrivente, non è affatto condivisibile, alla luce del testo letterale della norma e dello spirito della modifica. Ciò nonostante, il Tribunale di Milano, all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo testo della disposizione in oggetto, ha cominciato a ritenere inammissibili, perché tardive, anche le istanze di liquidazione compensi relative ad attività svolta nell’ambito di processi civili con riferimento ai quali l’udienza di precisazione delle conclusioni o di discussione era già stata tenuta ante modifica legislativa ma il provvedimento conclusivo era stato depositato successivamente.

A tale conclusione i Giudici ambrosiano giungono attraverso un’esegesi per nulla condivisibile della norma e l’improprio richiamo a pronunce della Cassazione relative a fattispecie ben diverse. Ma andiamo con ordine. Il primo provvedimento in materia di interpretazione del nuovo testo dell’art. 83 DPR 115/2002 del quale la scrivente è a conoscenza è l’ordinanza del 22 marzo 2016 del Tribunale di Milano Sezione IX Civile, a firma del relatore dott. Buffone, il quale ha anche pubblicato un articolo sull’argomento sul sito di informazione giuridica www.ilcaso.it (il dott. Buffone fa parte del Comitato scientifico della rivista on line), nel quale viene accolta l’istanza di liquidazione presentata in udienza dal difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il Giudice, nell’accogliere la domanda, motiva che nella fattispecie in esame trova applicazione il nuovo testo dell’art. 83 trattandosi di istanza successiva all’entrata in vigore del testo modificato, ma aggiunge: “con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere; in casi analoghi, la giurisprudenza è nel senso che l’eventuale provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso erariale sia illegale o comunque abnorme (v. Cass. Civ. n. 18204/2008; Cass. Civ. 11418/2003); - il difensore il cui compenso non sia stato liquidato nel corso del processo non decade dal relativo diritto potendo richiederlo con procedimento ordinario o con ingiunzione di pagamento (v., in casi analoghi, Cass. Civ. 7633 del 2006)”. Lo stesso giudice estensore, in articolo sempre apparso sul sito www.ilcaso.it, dal titolo “Patrocinio a spese dello Stato – Prima lettura del nuovo art. 83 D.P.R. 115/2002”, ribadisce la tesi della improponibilità dell’istanza di liquidazione dopo la conclusione del procedimento, precisando tuttavia: “ Questa conclusione merita, però, un correttivo al fine di salvaguardare l’affidamento incolpevole delle parti ammesse al beneficio in data anteriore all’entrata in vigore della nuova normativa: in tanto il giudice potrà applicarla in quanto essa sia entrata in vigore in un momento del processo che consentiva al difensore di presentare la sua istanza. Valga un esempio: il nuovo art. 83 cit. non può applicarsi per i processi a rito ordinario che, alla data dell’1 gennaio 2016, erano già nella fase di pendenza dei termini ex artt. 189, 190 c.p.c. Per queste cause, infatti, la norma è entrata in vigore allorché la parte non era più ormai nelle condizioni per rispettarli”.

Più avanti, l’Autore si interroga sulle ipotesi in cui il difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato non abbia presentato tempestiva istanza, ritenendo che in tali fattispecie, così come deciso in casi analoghi, egli possa chiedere il compenso in via ordinaria, citando la pronuncia n. 7633/2006 della Cassazione Civile.

Il Presidente delle Sezioni Civili del Tribunale di Alessandria ha adottato un provvedimento del 5 aprile 2016 con il quale si rende noto che, a seguito dell’introduzione della nuova norma, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa verrà pronunciato non luogo a provvedere per tutte le istanze depositate dopo l’ultima udienza utile prima della decisione, facendo ovviamente salve le ipotesi in cui tale termine sia già decorso prima dell’entrata in vigore della modifica.

Il Tribunale di Verona, in persona del dott. Vaccari (responsabile della redazione locale di Verona de www.ilcaso.it), con ordinanza dell’8 aprile 2016, sempre pubblicata sul sito, pronunciandosi in merito ad istanza di liquidazione compensi per assistenza in favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato relativa a procedimento dichiarato estinto ben prima della presentazione della stessa, afferma: “da un lato può decisamente escludersi che tale disposizione abbia introdotto un onere, di carattere generale, per il difensore della parte ammessa al patrocinio erariale di depositare la richiesta di liquidazione entro la chiusura della fase, a pena di inammissibilità o di decadenza, in mancanza dell’espressa previsione di una simile conseguenza; d’altro lato siffatto onere è invece ravvisabile, ad avviso di questo giudice, nel caso come quello di specie in cui il giudizio sia destinato all’estinzione e ciò al fine di consentire al giudice l’adozione del decreto di liquidazione contestualmente o prima della pronuncia di estinzione”.

Con tale pronuncia viene quindi tenuta ben distinta l’ipotesi in cui il procedimento fosse destinato all’estinzione rispetto a quella, diversa, in cui il giudizio è invece stato definito. Il Tribunale e la Corte d’appello di Torino hanno adottato, ad aprile 2016, dei Protocolli d’intesa che disciplinano la presentazione delle istanze di liquidazione presentate successivamente alla modifica legislativa. In tale contesto normativo ed interpretativo, come già accennato, alcuni Giudici del Tribunale di Milano hanno però dichiarato il non luogo a provvedere per tardività dell’istanza in ipotesi in cui l’udienza di precisazione conclusioni o di discussione era già intervenuta prima dell’introduzione del comma 3 bis dell’art. 83 DPR 115/2002.

La Sezione X Civile ha emesso due ordinanze gemelle il 14.09.2016, rigettando l’istanza di liquidazione compensi presentata da un difensore, che aveva svolto la propria opera in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato i cui procedimenti erano stati definiti già nel corso dell’anno 2015, ritenendo in maniera del tutto incongrua (attesa la prassi applicata dallo stesso Tribunale fino all’introduzione della modifica normativa) che già prima della riforma dell’art. 83 DPR 115/2002 la contestualità dell’istanza fosse richiesta a pena di inammissibilità, citando le pronunce della Cassazione Civile nn. 28299/09, 18204/2008, 11418/2003.

Anche la Sezione IX Civile ha emesso decreto simile, datato 18.07.2016, nel quale, pur dando atto che la causa era stata trattenuta in decisione il 25.10.2015, ha dichiarato tardiva l’istanza perché presentata successivamente al deposito del provvedimento conclusivo del procedimento e richiamando a sostegno della propria decisione Cass. nn. 18204/2008, 11418/2003 e 7633/2006. Da notare che nel caso di specie in sentenza si dava comunque atto dell’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato e venivano liquidate “d’ufficio” le spese in suo favore (il difensore aveva infatti depositato la nota spese unitamente alle comparse conclusionali), ponendole a carico dell’altra parte, che dovrà corrisponderle all’erario ex art. 133 DPR 115/2002 (sic!).

Trattasi di decisioni del tutto destituite di fondamento ed i richiami giurisprudenziali operati sono erronei e attengono a fattispecie del tutto diverse. Nella pronuncia n. 28299 del 31.12.2009 la Cassazione Sezione Lavoro si occupava del caso, del tutto diverso, in cui era stato impugnato il decreto di liquidazione di onorario di CTU emesso dopo che il giudizio era stato già definito con pronuncia di compensazione delle spese tra le parti, oltretutto ponendolo dapprima a carico di parte resistente e poi, “su segnalazione del difensore”, a carico di parte resistente (sic!). Il Collegio accoglieva il ricorso proposto dalla parte onerata della spesa affermando da un lato che il giudice non può più provvedere alla liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio una volta definito il procedimento, dall’altro che in ipotesi di mancata liquidazione il consulente potrà comunque agire in via ordinaria nei confronti delle parti del procedimento per vedersi liquidare il dovuto. Decisione ineccepibile trattandosi, appunto, di liquidazione compensi al CTU, il cui onere viene posto in capo alle parti in base ai principi di soccombenza di cui all’art. 92 c.p.c. Trattasi di situazione del tutto diversa da quelle del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il cui compenso viene, appunto, corrisposto dallo Stato proprio perché il beneficiario non sarebbe in grado di provvedere al pagamento (e per tale motivo liquidato in misura notevolmente inferiore a quella genericamente applicata, visto che l’art.130 del D.P.R. 115/2002 prevede che in materia civili gli onorari siano ridotti alla metà!).

La sentenza della III Sezione Civile n. 18204 del 3.07.2008 si riferisce invece all’impugnazione di un decreto di liquidazione compensi in favore dell’Istituto Vendite Giudiziarie per custodia beni pignorati, dichiarato inammissibile in quanto avverso il provvedimento non era stata preventivamente proposta opposizione ex art. 170 DPR 115/2002. Nella parte motiva si afferma, incidenter tantum, che ove non si sia provveduto alla liquidazione dei compensi del CTU o dell’ausiliario del Giudice nel corso del giudizio, la liquidazione possa essere richiesta solo in via ordinaria o monitoria.

Anche la Sezione II Civile, con sentenza n. 11418 del 22.07.2003 annulla il decreto di liquidazione compensi del CTU, emesso dopo la definizione del procedimento (e la conseguente regolazione delle spese) e ponendo il pagamento a carico di una delle parti, per sopravvenuta carenza di potere, ferma restando la facoltà del C.T.U. di agire per le vie ordinarie per ottenere il giusto compenso.

Sempre di istanze di liquidazione compensi formulate dal CTU si occupa la Sezione II Civile, con sentenza n. 7633 del 31.05.2006, peraltro pronunciata sotto la vigenza delle disciplina antecedente il D.P.R. 115/2002, ribadendo il principio secondo il quale il Giudice non può liquidare il compenso al CTU una volta concluso il procedimento, ma questi ha comunque il diritto di agire in via ordinaria.

Dalla panoramica svolta appare evidente che tutte le pronunce richiamate nei decreti di non luogo a provvedere qui sottoposti ad analisi critica sono del tutto inconferenti. La disciplina della liquidazione dei compensi in favore del CTU o di altro ausiliario del Giudice è infatti del tutto diversa rispetto a quella del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a la ragione dell’inammissibilità delle istanze presentate dopo la pronuncia è logicamente individuabile nel fatto che tali spese, una volta liquidate, vengono poste a carico delle parti nella misura che il Giudice ritiene congrua: la loro liquidazione successiva comporterebbe quindi la modifica della statuizione in punto di spese.

Ciò non toglie che il CTU o l’ausiliario conservano il diritto a vedersi riconosciuto per altra via il compenso per l’opera prestata. Ma quid iuris in materia di patrocinio dei non abbienti? È legittimo affermare che anche in tali casi il soggetto non pagato, cioè il difensore, una volta depositato il provvedimento conclusivo debba agire in via ordinaria o per decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di un’attività che ha svolto in favore dello Stato? E contro chi dovrebbe agire? In tali casi, secondo logica, il difensore, dovrebbe agire non nei confronti della parte ammessa al beneficio (avverso la quale, giusto il disposto di cui all’art. 85 DPR 115/2002, non può chiedere né percepire compensi diversi da quelli liquidati a norma degli artt. 82 e ss.) bensì nei confronti dello Stato, in persona del Ministero di Grazia e Giustizia, con conseguenti ulteriori oneri a suo carico (atteso che, in virtù dell’art. 92 c.p.c., in caso di accoglimento della domanda il Giudice dovrebbe provvedere anche alla regolazione delle spese, incluse quelle relative all’iscrizione a ruolo della causa) e ulteriore intasamento degli uffici giudiziari, già oberati di lavoro.

In alternativa, il difensore può scegliere di proporre opposizione ex art. 170 TUSG avverso il provvedimento di non luogo a procedere, come sembra affermare la Cassazione anche nelle sentenze nn. 7633/2006 e 18204/2008 sopra analizzata, con le medesime conseguenze.

Risultato paradossalmente opposto a quello che ha ispirato la nuova normativa.

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