Impugnazione notificata senza alcune pagine: inammissibilità dell’atto o nullità della notifica? Decidono le Sezioni Unite.

Impugnazione notificata senza alcune pagine: inammissibilità dell’atto o nullità della notifica? Decidono le Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18121 del 14/09/2016 intervengono sulla questione della inammissibilità o meno di un ricorso per cassazione notificato alla controparte privo di alcune pagine.

Lunedi 19 Settembre 2016

La pronuncia delle Sezioni Unite prende le mosse da una controversia promossa da un Condominio e avente ad oggetto la contrarietà al regolamento condominiale della trasformazione d'uso dei locali di proprietà di Tizio e lo svolgimento, in detti locali, da parte della s.a.s. il Birillo, dell'attività di bar-tavola calda, per la quale tra l'altro erano stati eseguiti lavori di adeguamento degli impianti.

Il giudice di primo grado accoglieva le domande attoree e, proposto gravame, la Corte d'appello dichiarava inammissibile l'impugnazione per incompetenza territoriale.

La società notificava in data 04/02/2014 ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte territoriale; il Condominio con controricorso eccepiva l'inammissibilità del ricorso principale, in quanto la copia ad esso notificata a mezzo del servizio postale era priva di tutte le pagine pari.

La società ricorrente, in data 9/11-4-2014, notificava nuovamente il ricorso per cassazione, questa volta completo di tutte le pagine.

Nel costituirsi con controricorso, il Condominio intimato eccepiva nuovamente l'inammissibilità anche di tale secondo ricorso, perchè notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del primo ricorso per cassazione.

La Seconda Sezione della Corte ravvisava la sussistenza di due contrasti di giurisprudenza su questioni rilevanti ai fini della decisione, tra cui quella relativa alla inammissibilità del ricorso notificato privo delle pagine pari.

Pertanto disponeva la rimessione degli atti al Primo Presidente, il quale assegnava alle Sezioni Unite la soluzione, tra altri, del contrasto formatosi sul seguente quesito:

- se la consegna al notificando di una copia del ricorso per cassazione privo di alcune pagine, nel caso in cui l'incompletezza dell'atto pregiudichi il diritto di difesa del destinatario a cagione della incomprensibilità assoluta di esso o di sue parti significative, determini l'inammissibilità dell'impugnazione ovvero costituisca un vizio della notifica dell'atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa del ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione.

Sul punto si registrano due diversi orientamenti:

a) secondo un primo indirizzo, maggioritario, la mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità di esso nel caso o nei limiti in cui tale mancanza impedisca la completa comprensione delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione;

b) per un secondo orientamento, minoritario, se nella copia dell'atto notificato manchino delle pagine necessarie per la comprensione del contenuto intrinseco di esso, l'incompletezza della copia notificata rispetto all'atto originale determina la nullità non dell'atto, ma della notifica...tale incompletezza non può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di specificità dei motivi e la conseguente decadenza dall'impugnazione, perchè questa è una sanzione alla mancanza di idonea manifestazione dell'oggetto e delle ragioni dell'atto impugnatorio, ma soltanto il rinnovo della notifica ex art. 291 cpc che consente la conservazione degli effetti dell'impugnazione e della difesa al destinatario di esso.

Senza voler qui ripercorrere tutto il ragionamento seguito, si rileva che per le Sezioni Unite la seconda soluzione appare preferibile, sulla base delle seguenti considerazioni:

  • il codice di rito non fornisce una nozione generale della inammissibilità, ma disciplina singole ipotesi di inammissibilità, tutte inerenti alla materia delle impugnazioni: oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, per lo più relativi alla mancanza di specificità dei motivi di impugnazione (art. 342 c.p.c., art. 398 c.p.c., comma 2) o a vizi di forma o di contenuto dell'atto di impugnazione (artt. 365, 366 e 398 c.p.c.), le impugnazioni sono pacificamente considerate inammissibili quando siano proposte oltre i termini perentori stabiliti dalla legge (artt. 325 e 327 c.p.c.), ovvero vi sia stata acquiescenza della parte nei confronti del provvedimento impugnato, ovvero difetti l'interesse o la legittimazione ad impugnare, o il potere di impugnare non sia nemmeno astrattamente configurabile (come nei casi di inappellabilità delle sentenze ex art. 339 c.p.c.);

  • le ipotesi di inammissibilità espressamente previste dalla legge sono accomunate dall'esistenza di un vizio di difformità dell'atto di impugnazione rispetto al modello legale;

  • al contrario, in caso di notifica di un atto di impugnazione mancante di qualche pagina (e sempre che, ovviamente, l'originale, ritualmente depositato, sia completo), non ricorre alcuna difformità dell'atto rispetto al modello legale, nè è ipotizzabile una questione di carenza dei presupposti dell'impugnazione;

L' orientamento minoritario,si legge nella sentenza, è preferibile inoltre per i seguenti motivi:

  • in caso di notifica di un atto di impugnazione mancante di qualche pagina, dalla quale sia derivato un vulnus dei diritti alla difesa e al contraddittorio, ritiene configurabile un vizio del procedimento notificatorio e non dell'atto, e ravvisa conseguentemente la possibilità di una sanatoria ex tunc mediante la rinnovazione della notifica.

  • Inoltre, dal punto di vista sistematico, presuppone la prevalenza dell'originale dell'atto rispetto alla copia notificata, laddove l'indirizzo maggioritario, nel ricollegare alla notifica dell'atto incompleto l'inammissibilità dell'impugnazione, postula inevitabilmente la prevalenza dell'atto notificato rispetto all'originale.

  • tale assunto contrasta manifestamente con l'affermazione, più volte ricorrente nella giurisprudenza, secondo cui, ai fini del riscontro degli atti processuali, deve aversi riguardo agli originali e non alle copie.

Pertanto, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto:

La mancanza, nella copia notificata del ricorso per cassazione (il cui originale risulti ritualmente depositato nei termini), di una o più pagine, ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno dell'impugnazione, non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce un vizio della notifica di tale atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese”.

Testo integrale della sentenza 18121

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