La V° Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16499/2016 interviene in tema di regolarità delle notifiche di atti giudiziari a mani di persona diversa dal destinatario.
Martedi 20 Settembre 2016 |
Un contribuente impugnava la cartella di pagamento per IVA, IRPEF e contributo SSN per l'anno di imposta 1997, lamentando la omessa notifica degli atti prodromici alla formazione del ruolo.
In primo grado l'impugnazione veniva respinta, mentre in grado di appello la Commissione Tributara Regionale, in riforma della sentenza della CTP, riteneva fondati i motivi di doglianza del contribuente: in particolare, esaminate le relate di notifica degli atti prodromici della cartella, la CTR accertava che:
la notifica degli atti era avvenuta, a mezzo messo speciale e che gli atti erano stati consegnati in assenza del destinatario a persona presente nell'abitazione e qualificatasi come cognata del destinatario;
sulla scorta della certificazione anagrafica, risultava che la cognata che aveva ricevuto l'atto non conviveva con il contribuente (risiedeva nello stesso condominio ma in interno diverso);
visto che la ricevente non era di fatto familiare convivente del contribuente la notifica degli atti presupposti era nulla.
L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e art. 139 c.p.c., comma 2, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto invalida la notificazione degli atti prodromici alla cartella per i motivi suesposti.
Per la ricorrente, lo stato di convivenza non è necessario ex art. 139 c.p.c., e, comunque, le risultanze delle certificazioni anagrafiche non possono avere rilevanza esclusiva, giacchè non danno certezza in ordine alla sussistenza in concreto del requisito della affectio familiae, che è alla base della presunzione della successiva consegna dell'atto al destinatario.
La Corte di Cassazione, nel ritenere fondato il ricorso, osserva sul punto:
a) in base all'art. 139 c.p.c. l'ufficiale giudiziario non è tenuto a svolgere indagini o ricerche particolari in ordine all'effettività dello stato di convivenza e nemmeno, nel caso di consegna a persona di famiglia, ad espressamente indicare tale stato nella relata di notificazione;
b) il rapporto di convivenza non è prescritto dall'art. 139, comma 2 cit.;
c) per costante interpretazione, l'art. 139 c.p.c., comma 2, ha ampliato il concetto di "persona di famiglia" fino a ricomprendervi non solo i parenti ma anche gli affini ed ha escluso che la "persona di famiglia" cui fa riferimento la norma citata debba convivere col notificatario;
d) la presenza della consegnataria presso l'abitazione del destinatario ed il rapporto di affinità tra i due fanno presumere la sussistenza tra i soggetti di una relazione tale da far ritenere la regolare trasmissione dal primo al secondo del plico notificato;
e) la suddetta presunzione non ha natura assoluta e può, pertanto, essere superata dalla prova contraria ad onere del destinatario, che deducendo l'insussistenza del dichiarato rapporto di familiarità, assuma di non aver ricevuto l'atto notificato con le suddette modalità.