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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano - Presidente -
Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -
Dott. MARULLI Marco - Consigliere -
Dott. TRICOMI Laura - rel. Consigliere -
Dott. LUCIOTTI Lucio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15599/2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
V.G.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 108/2009 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO, depositata il 21/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;
udito per il ricorrente l'Avvocato GAROFOLI che ha chiesto l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 108/02/09, depositata il 21.04.2009 e non notificata, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha riformato la decisione di primo grado che aveva respinto l'impugnazione della cartella di pagamento n. (OMISSIS), per IVA, IRPEF e contributo SSN per l'anno di imposta 1997, proposta da V.G., lamentando la omessa notifica degli atti prodromici alla formazione del ruolo.
2. Il giudice di appello procedeva all'esame delle relate di notifica degli atti prodromici della cartella, depositate sin dal primo grado dall'Agenzia, dalle quali risultava che la notifica degli atti era avvenuta, a mezzo messo speciale, in (OMISSIS) e che gli atti erano stati consegnati, stante l'assenza del destinatario, a persona presente nell'abitazione e qualificatasi come cognata del destinatario, che aveva regolarmente sottoscritto l'atto. Quindi, sulla scorta della certificazione anagrafica depositata, dalla quale risultava che la sottoscrittrice L.A. non conviveva con il contribuente, dichiarava la nullità della notifica degli atti presupposti della cartella "in quanto la ricevente non era di fatto familiare convivente, risultando comprovato che risiedeva nello stesso condominio ma in interno diverso" (fol.3 della sentenza). ...
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