La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20937 del 17/10/2016 interviene ancora una volta in tema di obblighi di mantenimento in favore dell'ex coniuge casalinga.
Martedi 8 Novembre 2016 |
Il Tribunale di Palermo, dopo aver pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra M.P. e R.L., fissava in 1.400 Euro mensili l'ammontare dell'assegno divorzile a carico dell'ex marito.
Questi proponeva quindi appello contestando il diritto della ex moglie a percepire un assegno divorzile, in quanto la stessa non aveva dimostrato di essersi attivata, inutilmente, per la ricerca di una occupazione lavorativa; contestava altresì la quantificazione dell'assegno in quanto il giudice non aveva tenuto conto della consistente diminuzione della sua disponibilità economica a causa della riduzione del proprio reddito e della formazione di una nuova famiglia in cui sono nati due figli.
Il giudice di secondo grado respingeva l'appello sulla base del fatto che la donna
non aveva mai lavorato nel corso del matrimonio al di fuori della sua attività di casalinga;
inoltre la sua età, la mancanza di una qualche formazione professionale e le particolari condizioni del mercato del lavoro del Mezzogiorno consentivano di ritenere inesistente una concreta possibilità di reperire un'occupazione lavorativa da parte della signora.
L'ex marito propone quindi ricorso per Cassazione, assumendo che la corte distrettuale ha violato l'art. 5 della legge divorzio perchè, affermando che nelle sue condizioni la donna non è obbligata a trovare un lavoro mentre incombe sull'ex coniuge l'onere di provare che esistono concrete possibile di reperire una occupazione lavorativa, ha negato l'obbligo esistente per ognuno dei coniugi di procurarsi i propri mezzi di mantenimento a meno che vi siano ragioni oggettive che lo impediscano.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, osserva che il giudice d'appello ha correttamente rilevato una condizione personale e sociale di difficoltà nel possibile reperimento di un lavoro e ha quindi concluso che la donna non potesse portare prove aggiuntive di tale condizione sfavorevole, collegata alla sua pregressa condizione di casalinga, alla sua mancanza di formazione professionale e alla sua età.
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