Affidamento figli: il giudice deve motivare il rifiuto di ascoltare il minore infradodicenne

Affidamento figli: il giudice deve motivare il rifiuto di ascoltare il minore infradodicenne

Con l'ordinanza n. 1474/2021 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della necessità che, nell'ambito di un procedimento per l'affidamento dei figli minori, questi siano ascoltati anche se minori di anni dodici.

Martedi 16 Febbraio 2021

 

Il caso: il Tribunale di Pesaro, su ricorso di B.E., affidava i figli minori - nati dalla relazione more uxorio intrattenuta dalla medesima con A.A. - congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre, stabilendo le modalità ed i tempi di permanenza dei minori presso il padre, e ponendo a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento, quantificato in Euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, nonché le spese straordinarie nella misura del 50%.

La Corte d'appello rigettava il reclamo proposto da A.A., confermando in toto la decisione di primo grado; la Corte territoriale, nello specifico, riteneva di non procedere all'audizione dei due figli minori della coppia, reputandolo contrario al loro interesse.

A.A. ricorre in Cassazione, dolendosi del fatto che la Corte d'appello, in violazione degli artt. 315 bis,336 bis e 337 octies c.c., art. 12 della Convenzione di New York e art. 6 della Convenzione di Strasburgo sui diritti dei minori, in relazione all'art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3. non aveva inteso disporre l'audizione quanto meno di Ac.As., la più grande dei due figli delle parti in causa, sebbene la medesima avesse già compiuto gli undici anni e fosse, quindi, perfettamente in grado di esprimersi in ordine all'affidamento all'uno o all'altro genitore.

Ritenendo fondata la censura, la Corte di Cassazione, in merito all'audizione del minore, ribadisce i seguenti principi:

a) l'ascolto del minore, ove capace di discernimento, costituisce, pertanto, una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonchè elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse;

b) ne discende che in tutti i procedimenti previsti dall'art. 337 bis c.c., laddove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto;

c) l'obbligo di motivazione sussiste non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico;

d) l'ascolto diretto del giudice dà infatti spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori,la relazione in essere con il figlio;

e) invero, la Corte territoriale - senza, peraltro, addurre specifici motivi per i quali l'audizione della minore fosse da considerarsi pregiudizievole per la stessa, poichè, in ipotesi, portatrice di eventuali disturbi della personalità che ne sconsigliavano l'esame, o perchè in concreto suggestionata o suggestionabile, ovvero pressata o condizionata dall'uno o dall'altro genitore, o per altre plausibili e concrete ragioni, e senza escluderne in alcun modo la capacità di discernimento - si è limitata a generiche considerazioni circa la situazione conflittuale tra le parti, ed alla necessità per la medesima di prendere posizione a favore dell'uno o dell'altro genitore;

f) in tal modo, il giudice di appello ha mostrato di non considerare affatto che non è certo questa la finalità essenziale dell'audizione, essendo tale adempimento finalizzato, per contro, a garantire il diritto del minore di rappresentare al giudice le proprie considerazioni e le proprie esigenze in ordine alle modalità dell'affidamento.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.1474 2021

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