La Cassazione conferma: legittima l’impugnazione dell’avviso bonario

La Cassazione conferma: legittima l’impugnazione dell’avviso bonario

Con l’ordinanza 3466/2021, pubblicata l’11 febbraio 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’avviso bonario, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è un atto autonomamente impugnabile innanzi al giudice tributario, anche se non rientra espressamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 546/1992.

Mercoledi 17 Febbraio 2021

IL CASO: L’Agenzia delle Entrate notificava ad una società la comunicazione di irregolarità ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ex articolo 36 bis, comma 3 per il tardivo versamento dell’IRAP. Avverso la suddetta comunicazione la società proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che veniva dichiarato inammissibile.

La sentenza di primo grado veniva confermata in sede di appello dalla Commissione Tributaria Regionale.

Entrambi i giudici tributari di merito ritenevano che la comunicazione di irregolarità emessa dall’Agenzia delle Entrate non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili indicati nell’art. 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e che la suddetta comunicazione è un invito trasmesso al contribuente per chiarire la sua posizione fiscale, sicchè essa non comporta una pretesa certa e definitiva e, pertanto, non è impugnabile.

L’indomita contribuente proponeva, quindi, ricorso per Cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 546 del 1996, per aver la Commissione Tributaria Regionale escluso dal novero degli atti autonomamente impugnabili la comunicazione ex art. 36 bis del  Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto errata la decisione dei giudici tributari e fondato il motivo del ricorso della società contribuente.

Gli Ermellini, nell’accogliere il ricorso con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, hanno osservato che:

  1. come affermato dal consolidato orientamento degli stessi giudici di legittimità, in tema di contenzioso tributario l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (articolo 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della pubblica amministrazione (articolo 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448.

  2. di conseguenza è facoltà e non obbligo del contribuente ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni, fattuali e giuridiche, che la sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è natura/iter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19,

  3. al momento della ricezione della notizia sorge in capo al contribuente l'interesse, ex articolo 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non piu' modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e quindi ad invocare una tutela giurisdizionale che assicuri il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico;

  4. nel caso di specie, la comunicazione trasmessa alla società avente ad oggetto l’applicazione di una sanzione per ritardato versamento di un imposta, peraltro in forza di una disciplina che impone l'applicazione della sanzione piena, senza previsioni agevolative, costituisce una pretesa impositiva compiuta. Di conseguenza, il contribuente è legittimato a procedere all’impugnazione della stessa, prima della notifica della cartella di pagamento, atto quest’ultimo compreso espressamente tra gli atti impugnabili elencati dall’art. 19 del Decreto Legislativo n. 546/1992.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.3466 2021

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