I tentativi di un bonario componimento intercorsi tra le parti possono interrompere il decorso dei termini di prescrizione quando le parti stiano contrattando solo sull’entità della somma per evitare la causa ed emerga, anche implicitamente, il non disconoscimento della pretesa creditoria.
Invero, nel verificare se si è compiuta o meno la prescrizione di un diritto, il giudice tiene tenere conto del comportamento delle parti che abbiano tentato, con delle trattative, di porre fine alla controversia (vedi: Cassazione civile, sez. III, sentenza 24/09/2015 n° 18879).
Non bisogna infatti trascurare l’affidamento che una trattativa in corso può ingenerare nel creditore circa la non necessità di ulteriori atti di costituzione in mora che interrompano la prescrizione.
In conclusione, anche le trattative per ottenere il risarcimento del danno comportano l’interruzione della prescrizione ai sensi dell’articolo 2944 cod. civ. quando dal concreto (e non già “stilistico”) comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, in quanto tale condotta configura una rinuncia tacita alla prescrizione analogamente all’interruzione della stessa per effetto del riconoscimento.