La VI° Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 36392/2019 ha escluso il reato di omesso versamento dell'assegno di divorzio qualora tra le parti sia intervenuto un accordo transattivo risolutivo dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi.
Venerdi 22 Novembre 2019 |
Il caso: la Corte d'appello di Brescia riformava la decisione di condanna emessa all'esito del giudizio di primo grado, appellata sia dal P.G. che dall'imputato, Tizio, assolvendolo dal reato ascrittogliL. n. 898 del 1970, ex articolo 12-sexies e articolo 570 c.p. perche' il fatto non costituiva reato.
In particolare all'imputato veniva contestato di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza all'ex coniuge, Caia, omettendo il versamento del contributo per il mantenimento stabilito nella scrittura privata sottoscritta dai coniugi il 22 novembre 1990, quale parte integrante della sentenza di divorzio n. 762/1991 del Tribunale di Milano.
Il difensore dell'imputato ricorre in Cassazione, deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, avendo la Corte distrettuale omesso di assolverlo con la diversa e piu' favorevole formula riferita alla non commissione del fatto ex articolo 530 c.p.p., comma 1 in quanto:
la sentenza di divorzio consensuale del 1991, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata pronuncia, nulla prevedeva in tema di obbligazioni alimentari in favore della persona offesa;
con due successive scritture private le parti regolavano in forma pattizia, rispettivamente, le condizioni per il mantenimento della ex coniuge e la loro definitiva risoluzione: in particolare gli ex coniugi, sulla base di una scrittura privata predisposta a margine della sentenza di divorzio del 1991, in termini poi superati da un'altra scrittura privata del 16 novembre 1995, avevano stabilito la cessazione dell'obbligazione alimentare a carico dell'ex marito nel momento in cui la ex moglie avesse venduto un immobile precedentemente acquistato da Tizio ed avesse acquistato altro immobile di minor valore, trattenendo per se' la differenza di denaro, con la restituzione di tutti gli importi versati a titolo di obbligazione alimentare fino al verificarsi della predetta condizione risolutiva;
pertanto, accertato l'intervenuto l'adempimento delle suddette pattuizioni, l'imputato era stato assolto, sia pure con la su indicata, meno favorevole, formula.
Per la Cassazione il ricorso è fondato, osservando sul punto che:
a) dalla documentazione prodotta in sede di gravame, il cui risultato probatorio la sentenza impugnata aveva travisato, emergeva che le parti avevano inteso costituire tempi e modalita' del rapporto obbligatorio con una scrittura privata, quella originariamente stipulata a margine della sentenza di divorzio, che con analogo mezzo hanno successivamente risolto;
b) pertanto le pattuizioni di ordine patrimoniale inter partes inizialmente convenute sono state superate sulla base di successivi accordi cui le stesse hanno dato piena ed autonoma esecuzione, senza alcuna necessita' di modificare o revocare statuizioni che in sede giurisdizionale non risultavano essere state pronunziate, perche' la sentenza di divorzio nulla aveva previsto in tema di obbligazioni alimentari;
c) vige in materia il principio per cui l'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessita' di essere sottoposto al giudice per l'omologazione.
Esito: Annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche' il fatto non sussiste.