E' inammissibile il regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza con cui il giudice affermi la propria competenza nel giudizio ex art. 702 bis cpc
In tal senso ha deciso la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29806 del 18/11/2019
Il caso: Una società in liquidazione proponeva ricorso, ai sensi dell'art. 702-bis cod. proc. civ., innanzi al Tribunale di Genova nei confronti di altre due società lamentando il mancato pagamento, da parte della prima, degli interessi semestrali relativi ad un prestito obbligazionario non convertibile di euro 5.000.000,00.
Le società convenute, nel costituirsi, eccepivano l'incompetenza del Tribunale di Genova, in quanto l'art. 12 del citato regolamento prevedeva il foro convenzionale, con esclusione di ogni deroga, del luogo in cui aveva sede la società debitrice, cioè Modena.
Il Tribunale di Genova riteneva «di procedere nella trattazione nel merito della causa nonostante le eccezioni di incompetenza formulate dalle resistenti».
Il provvedimento viene quindi impugnato con regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. Civ. dalle società convenute.
Per la Corte di Cassazione il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile, in qaunto:
trova applicazione in questa sede il principio già affermato da questa Corte secondo cui nel giudizio introdotto ex art. 702-bis cod. proc. civ., l'ordinanza con cui il tribunale adito affermi la propria competenza (rigettando specifica eccezione di parte) e disponga la prosecuzione del giudizio con il rito sommario non è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. Civ;
ciò in quanto la struttura di tale procedimento esclude che il giudice, ove non declini la propria competenza ai sensi dell'art. 702-ter, primo comma, cod. proc. civ., abbia l'alternativa di emettere una decisione non definitiva affermativa della competenza, non essendo in tale procedimento applicabile l'art. 187, terzo comma, cod. proc.civ.