L'omessa audizione del minore da parte del giudice deve essere motivata con rigore

A cura della Redazione.
L'omessa audizione del minore da parte del giudice deve essere motivata con rigore

Con l'ordinanza n. 10776/2019 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del diritto del minore ad essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano e dell'obbligo per il giudice di dare adeguata motivazione in caso di omessa audizione.

Mercoledi 8 Maggio 2019

Il caso: Nell'ambito di un procedimento per il mantenimento e affidamento di minori, il Tribunale disponeva l'affidamento condiviso dei due figli minorenni con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione dei contatti con il padre, imponendo a quest'ultimo il contributo mensile di mantenimento di Euro 150 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, e accoglieva l'istanza materna di poter iscrivere il figlio alla scuola secondaria del Comune di residenza della madre.

La Corte d'Appello, in sede di reclamo, confermava in ogni sua parte il decreto impugnato, condividendo, per quel che qui interessa, le valutazioni del Tribunale con riferimento all'autorizzazione all'iscrizione scolastica del figlio minore infradodicenne, presso la scuola media statale piu' vicina alla casa della madre.

Il padre ricorre in Cassazione avverso il provvedimento della Corte d'Appello, denunciando la violazione degli articoli 3, 21 e 111 Cost., dell'articolo 12 Convenzione di New York del 20-11-1989, dell'articolo 6 Convenzione di Strasburgo del 25-1-1996 e dell'articolo 23 regolamento CE n. 2001/2003, per l'omessa audizione del minore in ordine alla scelta della scuola media da frequentare; rileva il ricorrente:

  • che il minore, all'epoca di 11 anni, anche in allora dotato di sufficiente discernimento, aveva manifestato agli assistenti sociali, come risultava dalle relazioni depositate agli atti, la volonta' di frequentare la scuola media nello stesso Comune ove aveva terminato le scuole elementari;

  • che la Corte d'appello aveva disatteso l'istanza di audizione diretta del minore senza fornire spiegazione di tale decisione.

    Il ricorrente quindi formula il seguente quesito di diritto: "Accertare se il fatto che il mancato ascolto nel procedimento dinanzi alla Corte d'appello del minore e comunque il mancato accertamento della capacita' di discernimento di quest'ultimo ai fini dell'ascolto, non avendo ancora compiuto i 12 anni, possa essere considerato violazione del principio dell'ascolto introdotto nell'ordinamento dalle Convenzioni Internazionali”.

La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, ribadisce il proprio orientamento sul pinto ed osserva che:

  • l'audizione dei minori, gia' prevista nell'articolo 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, e' divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la L. n. 77 del 2003, nonche' dell'articolo 315-bis c.c. (introdotto dalla L. n. 219 del 2012) e degli articoli 336-bis e 337-octies c.c. (inseriti dal Decreto Legislativo n. 154 del 2013, che ha altresi' abrogato l'articolo 155-sexies c.c.);

  • l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di eta' minore ove capace di discernimento, costituisce una modalita', tra le piu' rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonche' elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore;

  • il giudice deve motivare le ragioni per cui ritiene il minore infra-dodicenne incapace di discernimento, se decide di non disporne l'ascolto, cosi' come deve motivare perche' ritiene l'ascolto effettuato nel corso delle indagini peritali idoneo a sostituire un ascolto diretto ovvero un ascolto demandato a un esperto al di fuori del contesto relativo allo svolgimento di un incarico peritale;

  • la motivazione appare, in generale, tanto piu' necessaria quanto piu' l'eta' del minore, come nel caso in esame, si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto;

  • il giudice non e' tenuto a recepire, nei suoi provvedimenti, le dichiarazioni di volonta' che emergono dall'ascolto del minore, cosi' come non e' tenuto a recepire le conclusioni dell'indagine peritale, ma qualora il giudice intenda disattendere tali dichiarazioni e tali conclusioni ha l'obbligo di motivare la sua decisione con particolare rigore e pertinenza.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.10776/2019

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