Organi di controllo nelle srl: nuove regole per la nomina del revisore.

Dott. Franco Borrini.
Organi di controllo nelle srl: nuove regole per la nomina del revisore.
Mercoledi 8 Maggio 2019

Le principali novità per le SRL sono contenute nell’art. 378 dello schema – anch’esso applicabile dal 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento (art. 388) – che sostituisce il comma 3 dell’art. 2477 c.c., ampliando la casistica obbligatoria per la nomina dell’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o del revisore a quello della società a responsabilità limitata che ha superato le nuove soglie legali.

Le nuove soglie previste dal disposto normativo sono:

  • 2 milioni di euro di totale dell’attivo patrimoniale;

  • 2 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;

  • 10 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

L’art. 378 dello schema di decreto dispone, inoltre, l’integrazione del comma 6 dell’art. 2477 c.c., per effetto del quale – se l’assemblea dei soci, che approva il bilancio in cui è superato almeno uno dei suddetti limiti, non provvede entro 30 giorni – la nomina è effettuata dal Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato oppure, ed è questa la novità, su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese.

È altresì introdotto un successivo comma 7, stabilendo l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. – avente ad oggetto la denunzia al Tribunale di gravi irregolarità nella gestione commesse dagli amministratori – anche se la srl è priva dell’organo di controllo.

L’obbligo di designazione dell’organo di controllo o del revisore, peraltro, cessa quando, per due esercizi consecutivi, non è superato nessuno dei suddetti limiti, come stabilito dal comma 4 dell’art. 2477 c.c., così come riformulato dallo Schema di Decreto.

È, infine, previsto che le srl e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore dell’art. 378 dello schema di DLgs. – e, quindi, prima del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, di tale provvedimento – devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alla nuova formulazione dell’art. 2477 c.c., entro 180 giorni dalla predetta data.

Sino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni riportate in tali documenti sociali conservano la loro efficacia, anche se non conformi alle inderogabili nuove disposizioni.

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