Con l’ordinanza n. 15615/2020, pubblicata il 22 luglio 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’applicabilità o meno agli atti di imposizione tributaria del principio della scissione degli effetti della notifica eseguita a mezzo del servizio postale per il notificante e per il destinatario.
Lunedi 3 Agosto 2020 |
IL CASO: La vertenza parte dal ricorso promosso da un contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso un avviso di accertamento per l’omesso pagamento del bollo auto.
Il ricorso veniva accolto e la sentenza di primo grado veniva confermata in sede di appello dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale riteneva prescritto il diritto della Regione alla riscossione ed al recupero dell’imposta non pagata dal contribuente essendo decorso il termine triennale previsto dal decreto legislativo n. 953/1982.
L’ente creditore, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, interponeva ricorso per cassazione deducendo l’erroneità della decisione dei giudici di merito avendo questi ultimi ritenuta tardiva la notifica dell’atto impositivo anche se l’atto era stato consegnato per la notifica al servizio postale entro il termine prescritto del terzo anno successivo a quello di imposta e l’atto era stato ricevuto dal contribuente alcuni giorni dopo dalla consegna.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione che nell’accoglierlo con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, ha ribadito l’orientamento di legittimità secondo il quale il principio della scindibilità degli effetti della notifica eseguita a mezzo del servizio postale si applica non solo agli atti processuali (con riguardo anche agli effetti sostanziali da questi ultimi eventualmente prodotti) ma anche agli atti di imposizione tributaria.
Quindi, in questi casi gli effetti della notificazione per il mittente si producono al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione.
In altri termini, secondo gli Ermellini, deve considerarsi tempestiva la spedizione dell'atto impositivo effettuata dall’amministrazione prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio e nessun rilievo assume la circostanza che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente a tale scadenza.
Per il notificante, hanno concluso, il mancato verificarsi degli effetti della notificazione non può essere fatta dipendere da un evento estraneo all'attività di impulso ed alla sfera organizzativa propria del medesimo, quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall'agente notificatore, al quale il plico sia stato consegnato in tempo utile, e fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque solo all'esito dell'effettivo perfezionamento dell'intero processo notificatorio.