La donazione indiretta sussiste anche se il pagamento del prezzo è parziale: in tal senso ha deciso il Tribunale di Brescia nella sentenza n. 6 del 2 gennaio 2023.
Martedi 21 Febbraio 2023 |
Il caso: Nell'ambito di un giudizio di revocazione promosso da Lucilla volto a far accertare la natura di liberalità sottesa a un pagamento di € 337.500,00 effettuato da Tizio e Mevia, suoi debitori, per l'acquisto di un immobile in favore della figlia, Caia, i convenuti si costituivano contestando che ricorresse nella specie una donazione indiretta visto il pagamento parziale del prezzo rispetto al costo totale della compravendita.
Il tribunale, adito, in accoglimento parziale della domanda attorea, chiarisce quanto segue:
a) la dazione della somma di denaro è stata effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto dei beni immobiliari: il convenuto ha partecipato al contratto preliminare di acquisto per sé o per persona da nominare e nel contratto definitivo ha nominato la figlia come acquirente, a seguito del contributo al pagamento di una parte significativa del prezzo (euro 570.000,00);
b) è principio di diritto che la donazione indiretta sussiste anche se il pagamento del prezzo è parziale: si richiama in questa sede quanto statuito dalla Corte di Cassazione in una recente decisione: "deve (…) reputarsi che la liberalità realizzata con la corresponsione delle somme necessarie a pagare il prezzo da parte del donante, non necessariamente debba tradursi nella corresponsione dell'intero prezzo, ma anche di una parte di esso, laddove sempre sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, e che laddove queste ultime non siano in grado di coprire per l'intero l'obbligazione gravante sul compratore, l'oggetto della liberalità debba essere identificato, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato corrispondente alla quota parte di prezzo soddisfatta con la provvista fornita dal donante" (Cass. civ., sez. II^, ord. 17 aprile 2019, n. 10759);
c) siccome un soggetto, aggiunge il Tribunale, ben può decidere di donare la porzione del diritto reale di cui è titolare e (rischiare di) subire l'azione revocatoria del creditore strumentale ad agire esecutivamente sulla quota, non si può non ipotizzare che lo stesso risultato si possa ottenere indirettamente attraverso, ad esempio, l'intestazione della quota ad un terzo; ciò che rileva è soltanto la strumentalità della dazione di denaro all'intestazione del bene a nome altrui, quale risultato giuridico ultimo da conseguire, quindi la volontà concreta delle parti.