Delega fiscale: pubblicato il Decreto legislativo di attuazione con le nuove norme

Delega fiscale: pubblicato il Decreto legislativo di attuazione con le nuove norme

Pubblicato nella G.U., n. 231 del 2 ottobre, il D.Lgs n. 139/2024 di attuazione della delega fiscale relativamente alle imposte indirette diverse dall'IVA ( Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi diversi dall'IVA).

Martedi 8 Ottobre 2024

La novità più rilevante è l'introduzione dell'autoliquidazione dell'imposta sulle successioni, che non sarà più calcolata e liquidata dagli uffici competenti ma dagli stessi soggetti obbligati che saranno tenuti al calcolo e al pagamento. Ricordiamo brevemente che l' imposta si applica ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altri atti di liberalità tra vivi ( come la costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite e pensioni), nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta, e nelle partecipazioni societarie tra coniugi o parenti in linea retta.

L'art. 1 del summenzionato decreto, stabilisce che, con la dichiarazione di successione, l'imposta viene autoliquidata dal contribuente e versata entro 90 giorni dal termine di presentazione della stessa telematicamente, con le modalità che saranno stabilite attraverso apposito provvedimento dall'Agenzia delle entrate. Il termine per la presentazione della dichiarazione rimane invariato: 12 mesi dalla data di apertura della successione.

Non è più richiesta l'allegazione degli estratti catastali relativi agli immobili indicati in successione. Anche per i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, si applicherà l'imposta di successione e di donazione laddove determinino arricchimenti gratuiti in favore di beneficiari. Esaminata la regolarità delle dichiarazioni presentate e verificato che l'autoliquidazione e i versamenti corrispondono a quanto dichiarato, qualora vi siano irregolarità, l'ufficio notificherà un avviso di liquidazione entro due anni dalla presentazione della dichiarazione.

Per l'ipotesi di integrazioni dovute dal contribuente, il pagamento è dovuto entro 60 giorni unitamente ad una sanzione del 25% sull'importo non versato e agli interessi ( del 4,5%) che saranno calcolati dal giorno in cui l'importo avrebbe dovuto essere pagato.

Per quanto attiene all'imposta di registro, è stata introdotta una modifica importante circa i coefficienti da utilizzare per il calcolo delle rendite vitalizie.

Per i provvedimenti dell' Autorità Giudiziaria che impongono il pagamento di somme, valori od altre prestazioni, nonché la consegna di beni di qualsiasi tipo, inclusi quelli previsti dall'art. 633 del c.p.c., la registrazione avviene senza attendere il pagamento dell'imposta. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate provvederà a chiedere il pagamento alla parte condannata a sostenere le spese o al debitore nei confronti del quale il decreto ingiuntivo è diventato esecutivo.

Per quanto riguarda l'imposta di bollo, a partire dal 1° gennaio 2025, sarà possibile procedere al pagamento degli atti soggetti a registrazione a termine fisso attraverso il modello F24, con la possibilità di utilizzare il meccanismo della compensazione. L'art. 4 prevede che “ l'imposta di bollo è assolta nel termine previsto per la registrazione dell'atto, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. L'art. 9 chiarisce che le nuove disposizioni decorreranno a partire dal 1° gennaio 2025 per gli atti pubblici formati; gli atti giudiziari pubblicati od emanati; le scritture private autenticate o presentate per la registrazione; le successioni aperte; gli atti a titolo gratuito. Viene, inoltre, concessa la possibilità, per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di pagare l'imposta di bollo attraverso contrassegno telematico.

Per quanto riguarda i trasferimenti di aziende, di rami di azienda e partecipazioni societarie a favore dei discendenti o del coniuge, la riforma conferma, ampliandola, l'esenzione fiscale, prescrivendo il godimento del beneficio anche in tutti quei trasferimenti di partecipazioni sociali che consentano al beneficiario di integrare un controllo già esistente o aventi ad oggetto società holding, non operative come imprese, immobiliari di gestione o società semplici.



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