L’amore è una cosa meravigliosa. Il problema è quando svanisce. E’ capitato a tutti di vedere fidanzati (o loro familiari) adoperarsi, in vista del matrimonio, in regali (per ora chiamiamoli così), anche di non poco valore economico. Capita, altresì, che sulla strada per l’altare si vengano a trovare ostacoli insormontabili e che il fatidico “sì” non venga mai pronunciato.
Venerdi 5 Novembre 2021 |
Capita, allora, che il pensiero non sarà più rivolto a confetti e bomboniere, ma a capire se e come poter recuperare quanto regalato, tanto più se, come nel caso affrontato dalla recente ordinanza n. 29980 del 25.10.2021 della Corte di Cassazione, ad essere donato è un immobile.
Per giurisprudenza costante tali elargizioni sono vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice (Cass. n.1260-94). Ciò, per inciso, non ha impedito alla Corte di legittimità di affermare in passato che la eventuale modicità del donativo, da apprezzare in relazione alla capacità economica del donante (v. pure Cass. n.7913-01), fa sì che, il trasferimento possa perfezionarsi legittimamente, tra soggetti capaci, in base alla mera consegna. Fatta questa breve premessa, va detto che la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza sopra richiamata, ha ribadito che gli immobili donati in vista di matrimonio, in caso di rottura del fidanzamento, vanno restituiti. Anche se si tratti di donazione indiretta.
Premessa fondamentale è la presa d’atto che, in vista del futuro matrimonio, capita spesso che persone vicine ai fidanzati (o anche a uno di essi), come per esempio i genitori, acquistino o ristrutturino immobili da destinare alla famiglia che nascerà.
Altra ipotesi classica è quella in cui uno dei nubendi impieghi somme per acquistare o ristrutturare l'appartamento dell'altro, in vista del matrimonio.
Ebbene tali donazioni prenuziali rientrano nel campo applicativo dell'art. 80 cc permettendo la restituzione del bene (o la revoca dell’atto) nei casi di rottura del fidanzamento. Proprio il mancato verificarsi del matrimonio rende restituibili tutti i beni donati dalle parti durante il fidanzamento, perché la causa di tale donazione, cioè il futuro matrimonio, non si è poi verificata. Quel che rileva ai fini dell’azione restitutoria è sempre e soltanto che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimonio”.
La Corte chiarisce poi le conseguenze pratiche in caso di stipula di preliminare di vendita e, ancora, di contratto definitivo di vendita. Nel primo caso, pur essendo parti formali del contratto preliminare il promittente venditore e uno dei due fidanzati, è in realtà un terzo (l’altro fidanzato/a oppure un parente) che, in vista del matrimonio, si obbliga a versare la somma per il bene da trasferire, donandolo così ad uno dei fidanzati. Ebbene è stato affermato che, venuto meno il matrimonio, il contratto preliminare non perde efficacia, ma il donante diverrà automaticamente parte del contratto quale promissario acquirente.
Traslando tale conclusione in ipotesi di stipula di contratto definitivo, la Cassazione ribadisce l’inefficacia solo nel rapporto interno che lega il donante al donatario (cioè uno dei fidanzati), non anche invece in quello tra il venditore e l’acquirente sostanziale del bene. In pratica la restituzione dovrà essere attuata mediante retrocessione dell’immobile in capo al donante, in quanto acquirente in senso sostanziale. Conseguenze, insomma, di non poco conto che, come nel caso della pronuncia citata, possono portare ad anni di battaglie civili.
E pensare che, come recita un grande classico di Ettore Scola, “C’eravamo tanto amati”.