Con l'ordinanza n. 30757 del 29 ottobre 2021 la Corte di Cassazione si occupa dell' efficacia probatoria della raccomandata contenente l'avviso di accertamento e dell'onere delle prova gravante sul contribuente, destinatario della missiva, che eccepisce la mancanza di alcune pagine nella copia ricevuta.
Giovedi 4 Novembre 2021 |
Il caso: Una società proponeva ricorso avanti alla CTP di Padova contro l'avviso d'accertamento emesso nei suoi confronti, per l'anno d'imposta 2009, in materia di Ici; sia la CTP che la CTR rigettavano il ricorso.
La società ricorre in Cassazione, assumendo che il giudice a quo avrebbe errato nell'affermare che fosse onere del contribuente dare la prova che la copia dell'accertamento controverso, ritualmente notificatagli, a mezzo raccomandata, in busta chiusa, fosse incompleta, difettando di alcune delle pagine dell'atto impositivo.
Per la Cassazione il motivo è infondato; sul punto osserva che:
a) in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova;
b) la lettera raccomandata costituisce infatti prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo, con conseguente trasferimento dell'onere probatorio al ricevente.