Si segnala la sentenza del 30 aprile 2024 con la quale il Tribunale Ordinario di Roma si pronuncia in ordine alla ammissibilità o meno della comunicazione della domanda di mediazione al difensore costituito nel giudizio.
Lunedi 1 Luglio 2024 |
Il caso: Tizio intimava a Caio lo sfratto per morosità da un immobile in Roma, che era stato concesso ad uso abitativo; !'intimante chiedeva la convalida dello sfratto e, in caso di opposizione, l'emissione di ordinanza di rilascio; all'udienza di convalida, compariva personalmente l'intimato eccependo che, nelle more, aveva provveduto al pagamento della morosità intimata e chiedendo la concessione di termine di grazia per sanare gli interessi maturati e le spese di lite.
Caio provvedeva al versamento del dovuto oltre il termine di grazia e pertanto Tizio chiedeva la convalida dello sfratto.
Il Tribunale disponeva il mutamento di rito ed assegnava i termini per le memorie integrative; parte convenuta nella memoria preliminarmente chiedeva il rigetto della domanda proposta perché improcedibile, giusta il mancato tentativo della mediazione obbligatoria; veniva quindi esperito il procedimento di mediazione con esito negativo, e veniva depositato il relativo verbale.
Nel giudizio parte convenuta sollevava l'irregolarità della procedura per pretesa mancata convocazione della parte chiamata, il tribunale sul punto osserva:
a) dalla documentazione in atti emerge che l'Organismo di mediazione inviava la convocazione a Caio a mezzo di raccomandata a/r spedita il 22.09.2024 presso !'immobile locato e tornata al mittente per compiuta giacenza;
b) il primo incontro di mediazione fissato al 17.10.2023 veniva differito al 24.10.2023, per mancata ricezione dell'avviso di ricevimento della predetta raccomandata: in tale sede veniva dato atto dell'invio anche di pec al procuratore della parte chiamata, in data 17.10.2023, con rinvio al 27.11.2023;
c) per la procedura media conciliativa veniva redatto verbale negativo del 25.01.2024, in cui veniva dato atto della regolare ricezione delle convocazioni di tutte le parti e della comunicazione di mancata adesione alla mediazione da parte del difensore di parte convenuta, comunicata all'Organismo in data 23.11.2024;
d) l'art. 8 del D.lgs 28 del 2010 stabilisce che, in materia di mediazione "La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all' altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante": la suddetta disposizione mira, pertanto, a garantire l'instaurazionc del contraddittorio prescindendo dall' applicazione di rigidi formalismi; tale impostazione, del resto, trova conferma nello stesso dettato normativa atteso che, secondo l'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 28 del 2010: "3. Gli alti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità";
e) nel caso di specie, l'instaurazionc del procedimento di mediazione è avvenuta prima della fase di merito c la relativa comunicazione è stata indirizzata alla parte cd al suo al difensore, presso cui lo stesso ha eletto domicilio: risulta, pertanto, evidente l'idoneità dell'invito dell'attore a entrare nella sfera conoscitiva del convenuto e a consentire a quest'ultimo di partecipare al procedimento di mediazione;
Pertanto, ritenendo il Tribunale che sia valido l'invito alla mediazione ex art. 5 del D.lgs 28 del 2010 notificato al difensore costituito in giudizio, la procedura media conciliativa deve considerarsi regolarmente espletata.
Tribunale di Roma sentenza 7558 2024