Furto: nozione di privata dimora e di pertinenza dell'abitazione principale.

A cura della Redazione.
Furto: nozione di privata dimora e di pertinenza dell'abitazione principale.

E' integrato il  furto in abitazione anche se consumato nel capanno degli attrezzi, da qualificarsi come pertinenza dell'abitazione principale.

Lunedi 1 Luglio 2024

In tal senso ha deciso la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 22977/2024.

Il caso: La Corte di appello di Venezia riformava parzialmente quella del Tribunale di Treviso, dichiarando non doversi procedere nei confronti di Caio, per sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità in ordine ai delitti di furto, con l'eccezione di quello contestato al capo A), ritenuto furto in abitazione per quanto consumato nel capanno degli attrezzi qualificata pertinenza dell'abitazione principale.

Caio ricorre in Cassazione, rilevando che la Corte di appello avrebbe travisato le prove ritenendo il capanno, dal quale venne sottratta la refurtiva, quale pertinenza, mentre in denuncia la persona offesa aveva indicato lo stesso staccato dall'abitazione, 

Per la Cassazione la censura è infondata: sul punto osserva:

a) la Corte di appello ha correttamente chiarito, confermando la sentenza di primo grado, che il capanno degli attrezzi, ove erano posti gli utensili sottratti, risultava essere pertinenza dell'abitazione, in quanto annessa a quest'ultima;

b)  i motivi, che insistono sulla natura non attigua del capanno, non si confrontano con l'orientamento di legittimità per cui, in tema di furto in abitazione, deve intendersi pertinenza di luogo destinato a privata dimora ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni:

c)  quanto alla natura dell'attività che si svolge nella pertinenza, sono atti di vita privata anche quelli lavorativi, come è nel caso in esame: difatti, è stato osservato come, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale;

d) più in generale, si è affermato che in tema di furto in abitazione, rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro preclusi all'accesso di terzi, nei quali si compiano, in maniera non occasionale, atti della vita privata in modo riservato.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 22977 2024

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