Lo studio legale equiparato alla privata dimora ai fini della configurabilità del furto ex art. 624-bis c.p.

Lo studio legale equiparato alla privata dimora ai fini della configurabilità del furto ex art. 624-bis c.p.

La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 38412/2021 chiarisce la nozione di "privata dimora", individuandone gli elementi caratterizzanti, ai fini della riconducibilità alla fattispecie ex art. 624-bis c.p. del furto commesso all'interno di uno studio legale.

Lunedi 29 Novembre 2021

Il caso: La Corte di appello di Napoli conmfermava l'affermazione di responsabilità dell'imputato Tizio in ordine al reato di furto di valori di cui all'art. 624- bis cod. pen. perpetrato all'interno di uno studio legale; in particolare, Tizio, introducendosi abusivamente nello studio legale dell'avv. Caia - in cui lavorava come addetto alle pulizie - dopo essersi nascosto nel garage, attendeva l'uscita di tutti i dipendenti e si impossessava di oggetti preziosi ivi custoditi dal legale.

Il difensore dell'imputato propone ricorso per Cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla erronea qualificazione giuridica del fatto:

- si tratta di furto commesso in un luogo di lavoro, non riconducibile nell'alveo della "privata dimora";

- non risultava dimostrato che in detto luogo fossero compiuti atti di vita privata o che vi fossero aree riservate destinate allo svolgimento di attività a carattere personale.

La Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha modo di svolgere le seguenti considerazioni:

a) la più recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto corretta la qualificazione ex art. 624-bis cod. pen. del furto commesso di notte all'interno di uno studio legale, ricorrendo i presupposti dello "ius excludendi alios", dell'accesso non indiscriminato al pubblico e della presenza costante di persone, anche eventualmente in orario notturno, essendo il titolare libero di accedervi in qualunque momento della giornata;

b) le Sezioni Unite nella sentenza n. 31345 del 23/03/2017 hanno delineato la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili elementi:

- utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne;

- durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità;

- non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.

Da ciò discende il seguente principio di diritto: "Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale".

Allegato:

Cassazione penale sentenza n.38412 2021

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