Il caso: La vicenda processuale prende le mosse dall’appaltatore che conviene in giudizio la committente di alcune lavorazioni in ambito edilizio assumendo che la committente sarebbe receduta dal contratto, avendo quindi diritto ex art.1671 c.c. al rimborso delle spese ed al mancato guadagno.
La committente nel costituirsi in giudizio spiegava domanda riconvenzionale di annullamento del contratto ai sensi degli artt. 1427 e 1439 c.c. in quanto aveva scoperto – in occasione di un appalto identico e parallelo svolto dallo stesso appaltatore – che, in sede di prova campione ai fini della scelta dell’impresa appaltatrice, l’appaltatore in questione aveva utilizzato prodotti diversi da quelli convenuti tanto da trarre in inganno la committente carpendone il consenso con dolo ai fini dell’aggiudicazione della commessa, di talché la committente non avrebbe mai concluso il contratto di appalto laddove fosse stata a conoscenza dell’inganno.
Il Tribunale con una analitica disamina delle prove addotte dalla committente ha riconosciuto fondata la domanda riconvenzionale ritenendo provata la circostanza dell’utilizzo di prodotti non concordati durante la prova campione.
In conseguenza della prova raggiunta il Tribunale ha annullato per dolo il contratto di appalto con conseguente obbligo restitutorio dell’appaltatore dell’anticipo ricevuto al momento della stipula.