L'Amministrazione Comunale deve provare l'esistenza di un provvedimento derogatorio al limite di velocità imposto dalle norme ordinarie, che non è da ritenersi implicito nel verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale.
Venerdi 26 Novembre 2021 |
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 36412 del 24 novembre 2021.
Il caso: Il Tribunale annullava il verbale di contestazione elevato dal Comando della Polizia municipale del Comune di P. a C.B. per la violazione dell'art. 142, comma 8, codice della strada, per avere superato il limite di velocità di 60/km orari, sulla base della considerazione che, essendo tale limite di velocità derogatorio del limite di 90/km h. vigente per le strade extraurbane secondarie, l'Amministrazione non aveva fornito la prova, attraverso la sua produzione in giudizio, del provvedimento che aveva introdotto il diverso limite di velocità.
Il Comune ricorre in Cassazione, denunziando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ.: in particolare assume l'erroneità della sentenza impugnata per non avere riconosciuto efficacia fidefacente al verbale di contestazione in cui si dava atto che nel tratto di strada percorso dall'opponente sussisteva il limite di velocità di km/h 60 e per non avere considerato che tale limite era asseverato dalla segnaletica stradale presente in loco.
Per la Cassazione la censura è infondata: sul punto osserva che:
a) l'indicazione contenuta nel verbale circa l'esistenza del limite di velocità non vale a superare il rilievo del giudice a qua che ha ritenuto l'opposizione fondata per non avere il comune provato l'esistenza di un provvedimento derogatorio al limite di velocità imposto dalle norme ordinarie,;
b) la sussistenza di tale atto non può reputarsi implicita e presupposta nella predetta indicazione del verbale, che appare del tutto generica e riferibile anche alla sola esistenza della segnaletica stradale;
c) la sussistenza in capo agli automobilisti di un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in materia di circolazione stradale presuppone il perfezionamento di una fattispecie complessa, rappresentata dal provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge;
d) il provvedimento in questione non può ritenersi implicito nell'installazione del segnale nel luogo della contravvenzione, atteso che l'obbligatorietà della prescrizione contenuta nel segnale rimane condizionata dal riscontro della sussistenza del provvedimento in esecuzione del quale esso è stato apposto.
Cassazione civile ordinanza n.36412 2021