Per rinunciare all'eredità il chiamato in possesso dei beni ereditari deve fare l'inventario

Per rinunciare all'eredità il chiamato in possesso dei beni ereditari deve fare l'inventario

Con l’ordinanza n. 36080/2021, pubblicata il 23 novembre 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla necessità o meno, ai fini dell’efficacia della rinuncia all’eredità da parte del chiamato in possesso dei beni del de cuius, di redigere l’inventario.

Venerdi 26 Novembre 2021

IL CASO: La vicenda esaminata dai giudici di legittimità nasce da un avviso di accertamento per debiti tributari notificato dall’Agenzia delle Entrate collettivamente ed impersonalmente agli eredi di un contribuente deceduto.

Contro il suddetto avviso, i chiamati all’eredità proponevano ricorso deducendo la non debenza di quanto loro richiesto dall’amministrazione finanziaria avendo, successivamente alla notifica dell’atto, provveduto alla rinuncia all’eredità con efficacia retroattiva.

Sia in primo che in secondo grado, i giudici tributari di merito davano ragione ai ricorrenti riconoscendo, ai sensi dell’art. 521 del cod. civ., efficacia retroattiva alla rinuncia all'eredità da loro effettuata con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.

La questione, pertanto, approdava innanzi ai giudici della Suprema Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio di merito, la quale deduceva l’erroneità della decisione dei giudici di merito non avendo i contribuenti fornito la prova di aver provveduto alla redazione dell’inventario dei beni del de cuius, divenendo, così, eredi a tutti gli effetti, essendo priva di efficacia la rinuncia all’eredità.

LA DECISIONE: La Cassazione, dopo aver richiamato quanto disposto dall’art. 485 del Codice Civile secondo il quale "il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice", ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione per un nuovo esame.

Gli Ermellini hanno osservato che non può rinunciare all’eredità il chiamato che essendo in possesso di beni ereditari non compie l'inventario nei termini previsti con conseguente inefficace della rinuncia nei confronti dei creditori del del cuius, dovendo il chiamato, allo scadere dei termini stabiliti per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.36080 2021

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