Se manca la banchina laterale sull'intera lunghezza della strada statale, l'utilizzo dell'autovelox è illegittimo. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 7708/2022.
Mercoledi 6 Aprile 2022 |
Il caso: la Citta' Metropolitana di Firenze contestava a Tizio la violazione dell'articolo 142 C.d.S., comma 8, per superamento del limite di velocita'; Tizio proponeva opposizione dinanzi al giudice di pace di Firenze, chiedendo l'annullamento del verbale.
Il Giudice di Pace respingeva il ricorso, compensando le spese, mentre il tribunale di Firenze riformava la decisione ed annullava la sanzione, rilevando che
- gli autovelox possono essere installati sulle strade di cui all'articolo 2 C.d.S., comma 2, lettera c e d, ovvero su singoli tratti individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2;
- la strada ove era stata consumata l'infrazione non presentava i caratteri della strada extraurbana principale (tipo B), ne' quelle della strada extraurbana secondaria (Tipo C), mancando una banchina laterale sull'intera lunghezza, per cui, essendo illegittimo l'utilizzo dell'autovelox, la sanzione era stata erroneamente confermata in primo grado.
La Citta' Metropolitana di Firenze ricorre in Cassazione, lamentando in particolare la violazione dell'articolo 112 c.p.c., per aver la sentenza accolto un'eccezione non sollevata dalla parte, che si era lamentata solo dell'impossibilita' di classificare la strada come extraurbana di tipo C e non dell'inesistenza della banchina.
La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, precisa quanto segue:
a) L'opponente aveva lamentato l'illegittimo posizionamento dell'autovelox in relazione alle caratteristiche della strada, profilo quest'ultimo che, essendo indissolubilmente connesso alla classificazione della strada e alle sue caratteristiche oggettive (e alla presenza della banchina), era tema che il tribunale poteva legittimamente esaminare;
b) il principio "tantum devolutum quantum appellatum" preclude al giudice di appello l'indagine sui punti della sentenza di primo grado non direttamente investiti dal gravame, ma solo in quanto essi non siano compresi nel "thema decidendum" neanche per implicito, perche' non necessariamente connessi con i temi censurati;
c) il giudice di appello puo' fondare la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi di gravame, costituendone il necessario antecedente logico e giuridico.