La disciplina del computo dei termini di cui all’art. 155 c.p.c., quarto e quinto comma, che proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo il termine che scade di sabato, si applica anche all’appello.
Mercoledi 4 Giugno 2025 |
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14041, pubblicata il 26 maggio 2025.
IL CASO: La vicenda prende le mosse da un giudizio avente ad oggetto la richiesta di condanna della convenuta alla demolizione di un gazebo realizzato sulla terrazza della sua abitazione.
Il giudizio innanzi al Tribunale si concludeva con l’accoglimento parziale della domanda attorea.
Il successivo appello, proposto dall’originaria attrice, veniva dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale adita in quanto ritenuto tardivamente proposto. Il termine breve dei trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata scadeva di sabato, mentre l’atto era stato notificato all’appellata il lunedì successivo.
Pertanto, l’originaria attrice investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo tra i motivi del ricorso, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., come modificati dall'art. 2 della legge n 263 del 2005, sostenendo la tempestività dell’appello, stante la proroga del termine scadente il sabato al lunedì successivo.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha dato ragione alla ricorrente accogliendo il motivo del ricorso e rinviando la causa alla Corte di Appello di provenienza, in diversa composizione, per un nuovo esame.
Gli Ermellini, sul punto, hanno ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, il termine per proporre appello deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva, con la conseguenza che, ove il dies ad quem del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell'art. 155, quarto comma, c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dall'art. 2, lett. f), legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1 marzo 2005.
Nel caso di specie, essendo pacificamente accertato che la sentenza di primo grado era stata notificata il 16 febbraio 2017, il termine breve di trenta giorni per proporre appello coincideva con il giorno 18 marzo 2017. Essendo quest’ultimo sabato, il termine era prorogato di diritto al primo giorno non festivo. Pertanto, hanno concluso, l'appello, notificato il lunedì 20 marzo 2017 presso il difensore costituito è tempestivo