Anche nelle controversie tributarie i termini per proporre ricorso scadenti nella giornata di sabato sono prorogati al lunedì successivo.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16234 pubblicata il 29 luglio 2020.
IL CASO: Un contribuente proponeva ricorso avverso una serie di cartelle esattoriali. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Provinciale, la quale riteneva che il contribuente non aveva fornito al prova della data della notifica del pignoramento degli atti in discussione.
In sede di gravame interposto dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello relativamente ad alcune cartelle non comprese nell’atto di pignoramento, mentre confermava quanto statuito in primo grado riguardo alle cartelle che erano pervenute a conoscenza del contribuente con l’atto di pignoramento. La Commissione Tributaria Regionale affermava la tardività del ricorso in quanto proposta successivamente al termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato. Nel caso esaminato il pignoramento era stato notificato il 26 aprile 2016 e l’ultimo giorno utile per proporre il ricorso era il 25 giugno 2016 che era un sabato, mentre il ricorso era stato notificato il 27 giugno 2016 (lunedì).
La vertenza veniva sottoposta all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso del contribuente, il quale deduceva l’erroneità della decisione dei giudici di merito circa la tardività della notifica del ricorso introduttivo relativo alle cartelle pervenute a conoscenza con l’atto di pignoramento.
LA DECISIONE: Con la decisione in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e nell’accoglierlo con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, dopo aver ricordato che la proroga al lunedì successivo dei termini scadenti nella giornata di sabato è prevista dal quinto comma dell’art. 155 c.p.c., ha ribadito il costante orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità secondo il quale “nelle controversie tributarie, il termine per proporre ricorso, che è "a decorrenza successiva" e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all'art. 155 c.p.c., comma 5, sicchè, ove il "dies ad quem" cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l'apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l'ultimo giorno.(Cass. 11269/16; Cass. 310/16; Cass. 2047/16).
Cassazione civile ordinanza n.16234 2020