Lo ha stabilito la Ctp di Siracusa con sent 3479/04/18, depositata il 05/9/18, che riprende un ragionamento che aveva già espresso nel 2016 con la sentenza n.1917/01/16 depositata il 28.04.2016 della sezione I.
Il ricorrente impugnava un preavviso di fermo amministrativo basato su 14 cartelle. Eccepiva l’illegittimità dell’atto impugnato e sosteneva in particolare: l’omessa notifica delle cartelle e l’intervenuta prescrizione dei crediti tributari.
L’agente della riscossione evidenziava il parziale difetto di giurisdizione, eccepiva l’inammissibilità del ricorso avverso le cartelle presupposte, regolarmente notificate e non opposte nei termini di legge, nel merito chiedeva il rigetto del ricorso avverso l’atto impugnato.
Il giudice dichiarava inammissibile l’eccezione di prescrizione, maturata in data anteriore ai ruoli di riscossione, trattandosi di vizio proprio delle cartelle di pagamento non opposte nei termini di legge. Ed invero, l’argomentazione del giudice di I grado trova riscontro sia nella specifica natura impugnatoria del processo tributario, che nella natura sostanziale dell’istituto della prescrizione, che è eccezione in senso stretto e non può essere pronunciata d’ufficio. Essa va opposta con il primo atto utile con il quale si venga a conoscenza della pretesa.
In base al principio di non contestazione, che opera rispetto ai fatti costitutivi dei diritti del ricorrente, ove la prescrizione non si contesti entro i termini, non potrà essere riproposta nel merito e l’ufficio resistente resta esonerato dall’onere di dimostrarne l’infondatezza attraverso gli atti interruttivi. Si verifica l’effetto sostanziale della rinuncia, ma il limite al quale va incontro il principio di non contestazione è la disponibilità del diritto di cui al I comma dell’art. 2937 cc : “Si puo' rinunziare alla prescrizione solo quando questa e' compiuta”. Invero, secondo l’art. 2938 cc “ Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta” e ai sensi dell’art. 112 c.p.c. il giudice può pronunciarsi entro i limiti della domanda, quindi si tratta di una tipica figura di exceptio in senso proprio, rimessa alla facoltà di scelta della parte.
In conclusione, la decorrenza del termine di prescrizione non comporta l’estinzione automatica del diritto, che resta quiescente, ma la possibilità di paralizzare, con l’eccezione di prescrizione “se esercitata nei termini”, il diritto del creditore.
E' questo ragionamento che ha condotto la CTP al rigetto dell'eccezione di prescrizione maturata anteriormente alla notifica della cartella ed eccepita con la notifica del fermo amministrativo.